Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18028 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3127/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DAUNIA IMPIANTI SAS, D.L.M., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 457/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della mancata esibizione della documentazione contabile, andata perduta a causa di un furto, il fisco determinava induttivamente il reddito di impresa della Daunia Impianti s.n.c. sulla base della comunicazione prevista dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 9, operando il recupero dell’IVA a debito senza nel contempo riconoscere la detrazione per l’IVA a credito.

La CTR Puglia, adita dall’ufficio, ha respinto il proposto gravame, rilevando che “i dati esposti nell’anzidetta comunicazione IVA sono da considerarsi attendibili sia per l’imposta a credito che per l’imposta a debito” e ritenendo perciò che i versamenti eseguiti possano essere portati in detrazione dal contribuente anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

Impugna il deliberato d’appello l’Agenzia delle Entrate sulla base di un solo motivo di ricorso, al quale non ha replicato la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia impugnante deduce, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’error in iudicando in cui è incorso il giudice d’appello nell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 25, posto che, competendo alla parte l’onere di provare la legittimità della detrazione, “con l’esibizione delle fatture passive regolarmente annotate nel registro degli acquisti” e con la dimostrazione “dell’inerenza, afferenza e reale effettuazione delle operazioni”, “nel caso di furto grava sul contribuente l’onere di attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture passive”, acquisendone copia presso i fornitori e non bastando la sola denuncia di furto.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. E’ invero opinione di questa Corte che “ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro. Pertanto, quando il predetto soggetto non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime. Nè la denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico” (28282/13; 1650/10; 13605/03).

A nulla dunque, in via di principio, rileva, in ragione dell’interno articolarsi dell’onere probatorio che governa l’imputabilità a credito o a debito delle componenti reddituali oggetto di verifica, la circostanza che la documentazione contabile non sia più nella disponibilità della parte in quanto oggetto di furto, potendo infatti la parte debitamente azionarsi presso i fornitori per farsi rilasciare copia dei relativi documenti di spesa.

2.4. Nè questo onere è altrimenti assolvibile – come erroneamente ha creduto il giudice territoriale – estrapolando i dati rilevanti dalla comunicazione annuale dei dati IVA che il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 9, ha reso obbligatoria a seguito della abolizione della dichiarazione IVA periodica onde dar modo di assolvere gli obblighi unionali previsti dalla Direttiva IVA poichè, sebbene la comunicazione in parola deve riportare, tra l’altro, l’ammontare delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imponibile, l’imposta esigibile e l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio, nondimeno, trattandosi di un mero riepilogo contabile introdotto ai soli fini di ottemperare ad un obbligo unionale, esso non legittima il riconoscimento della detrazione invocata, in quanto com’è noto – e come questa Corte ha più volte osservato a margine del principio recato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 (11425/15; 3205/15; 25986/14) – la possibilità per il compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, richiede oltre alla qualità di imprenditore anche l’inerenza del bene acquistato a detta attività, intesa come strumentalità dello stesso in relazione agli scopi dell’impresa.

E poichè, come si è altresì precisato (5860/16; 8628/15; 25777/14), siffatta verifica va effettuata in concreto tenuto conto dell’effettiva natura del bene e dell’oggetto dell’impresa, va da sè che essa, in difetto del documento di spesa che la comprovi e che deve essere redatto indicando gli elementi prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, non può essere condotta sulla base di un mero riepilogo contabile che quelle indicazioni non contenga e che non consenta perciò di ravvisare la certa inerenza del costo all’impresa.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, respingendo il ricorso introduttivo.

4. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono

essere compensate nel merito attesi gli aspetti di novità della questione.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10000,00, oltre alle spese prenotate a debito e ad eventuali accessori e compensa le spese di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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