Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18027 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/07/2017),  n. 18027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18627-2011 proposto da:

M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO SCAVONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI, 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

M.F. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/01/2011, R.G.N. 1028/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 21 gennaio 2011 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da M.F. nei confronti della Poste Italiane Spa volto a far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione dell’illegittima apposizione del termine apposto, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 comma 1 – bis, ai cinque contratti intercorsi tra le parti tra il 17 maggio 2006 ed il 31 maggio 2008;

che avverso tale sentenza M.F. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato;

che entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo denuncia, sotto vari profili, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 – bis, per avere la Corte territoriale ritenuto i contratti a termine oggetto di impugnativa conformi all’accordo quadro di cui alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, in particolare non contenendo essi la specifica indicazione delle concrete ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; che il secondo motivo lamenta violazione ed errata applicazione di legge in quanto la sentenza impugnata risulterebbe contraria ai principi comunitari e non correttamente motivata anche in ordine alla successione temporale dei contratti stessi;

che entrambi i motivi non possono trovare accoglimento alla luce dei principi di diritto affermati da Cass. SS.UU. n. 11374 del 2016 con cui si è statuito che: “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 1, comma 1, trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore”; “in tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile “ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in specie, il D.Lgs. n. 368 cit., art. 5, come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto”; che a tale pronuncia, qui condivisa, si rinvia integralmente per ogni ulteriore aspetto sollevato da parte ricorrente, anche in sede di memoria, evidenziando altresì l’inammissibilità della doglianza contenuta nel primo motivo con cui si lamenta che la società non avrebbe provato di avere rispettato la percentuale del 15% nelle assunzioni a termine rispetto all’organico aziendale, stante la novità della medesima, non avendo l’istante specificato il come e il quando tale censura sarebbe stata proposta e coltivata nei gradi di merito;

che, dunque, respinto il ricorso principale, resta assorbito quello incidentale condizionato, mentre le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, con rimborso forfettario al 15% ed accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA