Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18026 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 04/07/2019), n.18026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20408-2013 proposto da:
D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G AVEZZANA
2 B, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GUGLIELMI;
– ricorrente –
contro
O.E., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 817/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda proposta da O.E. e D.L.A., in qualità di eredi di O.G., nei confronti di R., N. e D.F., con la quale chiedevano la restituzione di somme di denaro, oggetto di mutuo;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva per quanto di ragione la domanda degli attori;
– avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione D.N. sulla base di un unico motivo;
– le parti intimate non hanno svolto attività difensiva;
– all’udienza camerale dell’11.01.2018, il collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.D., D.D. e degli eredi di D.L.A., da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria e la causa veniva rinviata la causa a nuovo ruolo.
Diritto
RITENUTO
che:
– dall’attestazione di cancelleria del 28.9.2018 risulta che “dall’esame del fascicolo e dal registro sezionale degli atti depositati, non risulta il deposito, nei termini indicati in ordinanza, dell’atto di integrazione del contraddittorio per le parti indicate in oggetto”;
– l’ordine d’integrazione del contraddittorio, impartito da questa Corte, non risulta, pertanto, essere stato eseguito dai ricorrenti;
– questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che, nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Suprema Corte, il ricorso vada dichiarato inammissibile, anche quando venga presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (Cass. Civ. Sez. I, 25.9.2018 n. 22783, Cass. Sez. U, Sentenza n. 6107 del 2012);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019