Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18026 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 03/08/2010), n.18026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cecchella

Claudio e Lucio Nicolais ed elett.te dom.to presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Piazza Mazzini n. 27;

– ricorrente –

contro

D.M.V.E.F., rappresentato e difeso

dall’avv. Mazzotta Salvatore ed elett.te dom.to in Roma, Via Nicotera

n. 24, presso lo studio dell’avv. Francesco Sposato;

– controricorrente –

e contro

P.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 104/04,

depositata il 22 gennaio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2010 dal Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo;

udito per il ricorrente l’avv. Lucio Nicolais;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del (OMISSIS) il sig. G.G. promise in vendita ai sigg. D.M.V. ed P. E. un suo immobile, con annessa azienda alberghiera, al prezzo di L. 850.000.000, da regolarsi a mezzo mutuo fondiario che il promittente venditore avrebbe stipulato e “girato” ai promissari acquirenti.

Con successiva scrittura dell’(OMISSIS), sottoscritta dalle medesime parti, si preciso’ che la stipula del contratto definitivo sarebbe avvenuta solo contestualmente all’accollo del mutuo fondiario da parte dei promissari acquirenti.

Con una terza scrittura del 3 gennaio 1991, firmata dai soli sigg.

G. e D.M., il primo si impegno’, contestualmente alla sottoscrizione della medesima e al rilascio dei titoli cambiari ivi indicati, ad immettere il D.M. nel possesso dell’immobile, autorizzandolo alle gestione dell’azienda, e a consegnare tutti i documenti necessari per la richiesta del mutuo fondiario all’istituto di credito da indicarsi dal D.M..

Insorta controversia, il sig. D.M., convenne il sig. G. davanti al Tribunale di Pisa per la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto e la conseguente condanna del medesimo al risarcimento del danno.

Il sig. G. resistette, ma il Tribunale accolse entrambe le domande attoree, liquidando equitativamente il danno nella misura del 10% dell’importo dell’affare, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, e dunque nella misura di L. 166.875.000.

L’appello del sig. G. e’ stato respinto dalla Corte di Firenze, che ha confermato la tesi dell’inadempimento dell’appellante.

La Corte ha osservato, in particolare:

che “la scrittura integrativa del (OMISSIS) deve essere considerata novativa con riferimento all’obbligo assunto dal G. non piu’ di richiedere e di ottenere il mutuo in questione per il promittente acquirente, per il successivo accollo da parte di quest’ultimo, ma di rilasciare la documentazione idonea affinche’ il promittente acquirente potesse effettuare le pratiche necessarie per ottenere in proprio il mutuo in questione”;

che il P. aveva evidentemente perso interesse all’affare, come riscontrato anche dalla sua contumacia in entrambi i gradi del giudizio;

che la mancata sottoscrizione da parte del P. dell’ultima delle tre scritture sopra menzionate non comportava, dunque, la nullita’ della medesima e restavano fermi gli obblighi assunti dalle parti che invece l’avevano sottoscritta.

Il sig. G. hai quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui ha resistito il solo sig. D.M. con controricorso. Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente sgomberato il campo dall’eccezione, sollevata nel controricorso, di difetto di specificita’ della procura alla lite stesa in calce al ricorso. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la specificita’ della procura e’ insita nella sua predetta collocazione.

2. – Con il primo motivo di ricorso si censura, sotto i profili dell’omessa pronunzia su un motivo di appello, della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione, la liquidazione equitativa del danno operata dai giudici di merito.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile per novita’ della censura. Dalla sentenza di appello, infatti, non risulta che la questione della liquidazione del danno fosse stata posta dall’appellante, ne’ in ricorso si specifica in quali esatti termini essa sia stata effettivamente posta. Il ricorrente, invero, riferisce solo, genericamente, che dall’atto di appello “si desume” un motivo di gravame costituito “dalle inconsistenti motivazioni di equita’ addotte dal tribunale per la determinazione del danno”; sicche’ risulta violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione delle norme codicistiche sull’interpretazione dei contratti, si contesta che la scrittura del (OMISSIS) imponesse, con effetto novativo, obblighi autonomi fra le parti rispetto a quelli raggiunti con la scrittura dell’(OMISSIS), e si afferma che quest’ultima costituiva, in realta’, la vera e propria fonte del rapporto obbligatorio, mentre la scrittura successiva era, al piu’, la quietanza di un parziale adempimento degli obblighi sanciti dalla prima.

3.1. – Il motivo e’ inammissibile perche’ il ricorrente non riporta il contenuto delle scritture della cui interpretazione si tratta (cfr., da ult., Cass. 8296/2005, 4905/2003); senza considerare, peraltro, che non viene chiarito quale sia l’interesse del ricorrente a porre la questione in esame, la cui favorevole soluzione comunque non eliminerebbe il suo inadempimento (non essendo accertato, e neppure dedotto, che egli aveva invece adempiuto alle proprie obbligazioni come definite nella scrittura dell’(OMISSIS)).

4. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 1418 c.c., comma 2, si deduce che il contratto di cui alla scrittura del (OMISSIS) era comunque nullo per mancanza “dell’oggetto e del titolo”.

4.1. – Il motivo e’ inammissibile perche’ da per scontato un contenuto deficitario della scrittura in questione che non risulta dalla sentenza impugnata e che, costituendo un punto di fatto, non puo’ essere accertato in sede di legittimita’.

5. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1454, 1455 e 1460 c.c. si pone la questione della scarsa importanza dell’inadempimento del G., che dunque non avrebbe giustificato la risoluzione del contratto.

5.1. – Anche questo motivo e’ inammissibile in quanto nuovo. Anche questa questione, infatti, non e’ affrontata nella sentenza impugnata, ne’ il ricorrente precisa di averla dedotta come motivo di appello.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

 

 

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