Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18025 del 24/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18025 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17668-2012 proposto da:
PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore avv. PAOLO FERRO
LUZZI (in proprio), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL
CORSO 267, presso lo studio dell’avvocato LEO MAURIZIO, che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per
regolamento di competenza;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2013

avverso l’ordinanza n. 81/05/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO del 26.4.2012,
depositata il 23/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2012 n. 17668 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTP di Milano, con “ordinanza definitiva” 76-05-2012 ha disposto, in
applicazione dell’art.39 cpc, la cancellazione della causa dal ruolo (avente ad oggetto
impugnazione di provvedimento di attribuzione di codice fiscale al “Fondo
Immobiliare FIPRS”, gestito dalla “Prelios Società di Gestione del Risparmi spa”) e
ciò sul rilievo dell’esistenza di litispendenza, atteso che nei confronti di detto
provvedimento di attribuzione di codice fiscale era stata promossa (preventivamente)
impugnazione avanti al Giudice Amministrativo che, prima come TAR di Lombardia
e poi come Consiglio di Stato, aveva disatteso l’istanza di sospensiva promossa dalla
parte ricorrente (sulla premessa che l’autorità giudiziaria adita fosse priva di
giurisdizione e che ne fosse destinataria perciò il giudice tributario), sicchè la
questione di merito risultava ancora pendente avanti l’anzidetta giurisdizione
amministrativa.
Il giudicante ha ritenuto di dover dare preminente attenzione al “principio del ne bis
in idem”, atteso che i ricorrenti al tempo stesso avevano impugnato la sentenza del
TAR e proposto ricorso avanti al giudice tributario, così rendendo possibile un
eventuale contrasto tra giudicati. Ciò posto —e considerato che nella legge di rito
tributario non vi è norma che disciplini espressamente la ipotesi della “litispendenza
tra il giudice tributario ed altro giudice speciale”- il giudicante ha ritenuto applicabile
l’art.39 cpc, inteso quale “regola generale per risolvere tutti i casi di litispendenza tra
giudici diversi, non risolvibili o non risolti per altra via”.

3

letti gli atti depositati

Se ne duole la parte contribuente con ricorso per regolamento necessario di
competenza.
Si è costituita l’Agenzia con controricorso nel quale ha infondatamente sostenuto
l’inammissibilità del “regolamento di competenza”, alla luce della previsione
dell’art.5 co.4 del D.Lgs.546/1992. Ed invero, codesta Corte ha già evidenziato

1992, n. 546 – secondo cui “non si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile sui regolamenti di competenza” – è inserito in un complesso normativo,
integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 546 cit., che riguarda
la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni
tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a
rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformità all’esigenza di tutelare i
diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma,
Costituzione e 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non
esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di
sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz’altro
ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, del
D.Lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ.” (Sez. 5, Ordinanza n. 11140 del
26/05/2005, Rv. 581258). Anche nella specie di causa deve perciò ritenersi
ammissibile l’impugnazione proposta sotto forma di regolamento di competenza,
atteso che il giudicante ha fatto applicazione della previsione dell’art.39 cpc al di
fuori dei casi nei quali la declaratoria di litispendenza vale a regolare conflitti
territoriali tra organi della stessa giurisdizione.
Anche le altre eccezioni preliminari proposte dall’Agenzia appaiono infondate, atteso
che la questione della legittimazione della parte ricorrente e il suo interesse ad agire
non sono state oggetto di esame da parte del giudice del merito, avanti al quale
avrebbero dovuto essere sottoposte, siccome eccezioni processuali di merito, a
termini dell’art.23 co.3 del D.Lgs.546/1992.

4

che:”In tema di contenzioso tributario, l’art. 5, quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre

Il motivo di ricorso (per il secondo degli aspetti su cui si regge e che qui va esaminato
prioritariamente, atteso che esso appare preliminare in senso logico) è centrato sul
fatto che il giudice del merito —nel fare applicazione della norma dell’art.39 cpc- ha
illegittimamente equiparato i rapporti tra uffici diversi del medesimo organo
giudiziario ai rapporti tra organi giudiziari diversi.

Ed invero, l’istituto della litispendenza (consistente nella contemporanea pendenza di
più processi relativi alla stessa causa) è deputato ad operare per l’ipotesi che tale
contemporanea pendenza sia radicata presso uffici giudiziari diversi, ma pur sempre
appartenenti al medesimo ordine giudiziario. In diversa ipotesi —e cioè di rapporto di
ripartizione esterno alla medesima giurisdizione- il concorso tra i processi va risolto a
mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i
rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi (art.362 cpc), e
non con il rimedio valorizzato nella sentenza qui impugnata, il quale finirebbe per
fare applicazione del criterio della prevenzione, inidoneo a identificare il giudice che
sia effettivamente provvisto di giurisdizione per la adozione del provvedimento che si
domanda. In termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16834 del 30/07/2007 e, in
precedenza, Cass. 5243/1981 e Cass.n.6764/1982).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con la conseguente declaratoria di nullità dell’ordinanza qui
impugnata e la rimessione della lite alla CTP di Milano per il rinnovo dell’esame
della questione controversa.
Roma, 30 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

5

La censura è fondata e può essere accolta.

che le spese di lite relative a questo grado di giudizio possono essere
integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità del thema decidendum,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
Milano per il prosieguo del processo, compensando tra le parti le spese di questo

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

grado.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA