Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18025 del 18/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18025 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 11123-2008 proposto da:
MAYERA’ CARLO c.f. MIRCRL45A10D086Z, nonchè gli eredi
di GUSTAVO MAYERA’ i Sigg.ri MIHAJEVIC TATIANA vedova
MAYERA’ MARIA, MAYERA’ NICOLA, MAYERA’ VALENTINA,
MAYERA’ FRANCESCA, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio
2014
2100

dell’avvocato EPIFANI BIANCA MARIA, rappresentati e
difesi dall’Avvocato PALMA LUIGI, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 18/08/2014

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO

difendono giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1963/2007 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2007
R.G.N. 1009/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
è comparso l’Avvocato TONINO PRESTA;
udito l’Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega ROMEO
LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurarore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

TARANTINO, ROSSI ANDREA che lo rappresentano e

R. Gen. N. 11123/2008
Udienza 11.6.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda ha ad oggetto l’infortunio occorso il 7/5/1984 al signor Guido
Chiodo, deceduto improvvisamente mentre, nello svolgimento della prestazione
lavorativa alle dipendenze dei signori Mayerà Carlo e Gustavo, azionava una pompa
idrica per pulire un capannone adibito ad allevamento di polli. Il Tribunale di

e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e condannava i convenuti al pagamento in favore
dell’istituto previdenziale della complessiva somma di £ 255.458,97. L’ appello
veniva respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1963 del 2007,
nella quale confutava le argomentazioni proposte a sostegno del gravame
osservando in primo luogo che l’eccezione di decadenza ai sensi dell’articolo 112
quinto comma del testo unico numero 1124 del 1965 era stata proposta soltanto con
il ricorso in appello, oltre il termine previsto dall’articolo 416 c.p.c., e pertanto era
inammissibile. Argomentava poi che nelle conclusioni della c.t.u. disposta in sede
penale, più approfondita ed attendibile rispetto all’altra effettuata nell’immediatezza
dei fatti, risultava che il decesso del Chiodo era avvenuto per folgorazione e che dal
complesso degli elementi vagliati, tra cui in particolare la relazione effettuata dagli
ispettori del lavoro, emergeva che causa ne era stata la violazione imputabile al
datore di lavoro delle norme relative al collegamento a terra degli impianti elettrici.
Per la cassazione di tale sentenza Carlo Mayerà e gli eredi di Gustavo Mayerà
hanno proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 348
c.p.c. I ‘ Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente dichiararsi la nullità della procura apposta a margine
dell’atto di nomina di nuovo difensore per il ricorrente Carlo Mayerà del 9.6.2014 e
la conseguente inammissibilità dell’atto stesso.
Questa Corte, con riferimento all’ art. 83 c.p.c. nel testo anteriore alle
modifiche apportate dalla L. n. 69/2009, ha infatti ribadito in più occasioni che “nel
giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in
calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto
dell’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione
Ghinoy,

estensore

3

Cosenza accoglieva l’azione di regresso proposta dall’Inail ai sensi degli articoli 10

R. Gen. N. 11123/2008
Udienza 11.6.2014

dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è
rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma
prevista dal secondo comma dell’art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali
l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata” (Sez. 3, Sentenza n. 9462 del

Né può applicarsi il nuovo testo dell’art. 83 III c. c.p.c. quale risulta per
effetto della modifica introdotta dall’art. 45, comma 9, lettera a, della legge 18
giugno 2009, n. 69 – che prevede la possibilità di apporre la procura speciale nella
memoria di nomina di nuovo difensore – in quanto essa non è operante ratione

temporis nel presente procedimento, che è stato instaurato in primo grado
anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.
2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1. Come primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 10, 11 e 12 del Testo unico n. 1124 del 1965, nonché
degli articoli 2968 e 2969 del codice civile. Sostiene che la decadenza prevista
dall’articolo 112 del T.U. del 1965 attiene a materia sottratta alla disponibilità delle
parti e pertanto la sua deduzione non soffrirebbe i limiti preclusivi previsti
dall’articolo 416 c.p.c., potendo essere rilevata anche d’ufficio.
2.2. Gli altri tre motivi addebitano alla Corte d’appello di essere incorsa in
vizio di motivazione sotto più profili:
– nella parte in cui ha valorizzato la relazione dell’Ispettorato del lavoro in
ordine al funzionamento dell’impianto elettrico, senza avvedersi che lo stesso
Ispettore del lavoro non aveva rilevato alcuna anomalia in ordine al funzionamento
dell’interruttore differenziale, idoneo ad entrare in funzione come dispositivo di
sicurezza nel caso in cui si fosse verificata una dispersione di corrente;
– nella parte in cui ha valorizzato le conclusioni del consulente medico, dando
atto peraltro che lo stesso aveva fornito il proprio responso con alcuni margini di
dubbio;
– nella parte in cui non ha spiegato in che cosa fosse consistita la (ritenuta)
carenza di collegamento a terra dell’impianto elettrico.
Paol 11 . o , estensore
4

18/04/2013).

R. Gen. N. 11123/2008
Udienza 11.6.2014

3. Il primo motivo non è fondato.
La Corte d’appello si è attenuta infatti al principio già reiteratamente
affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenze n. 18610 del 2006, n. 19281 del 2006,
n. 13957 del 2009, n. 20599 del 2012) secondo il quale la decadenza dall’azione di
regresso dell’INAIL non può essere rilevata d’ufficio, per essere necessaria

che la scelta se eccepire o meno la decadenza non può non rimanere nella
disponibilità della parte, trattandosi di diritti disponibili da parte di un soggetto
privato non investito in alcun modo di interessi di rango superiore a quello
individuale, non riscontrandosi nella fattispecie in esame quelle esigenze di tutela
dell’ interesse pubblico, che attengono alle fmalità delle prestazioni erogate
dall’INAIL.
4. Gli ulteriori motivi sono inammissibili sotto più profili.
4.1. In primo luogo occorre qui ribadire che il controllo di logicità del
giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (pur nella
formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L.
n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134/2012), non equivale a revisione del
ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una
determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un
giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: con la conseguente
estraneità all’ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di
procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione
delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo
2009, n. 6694). Sicché, per la configurazione di un vizio di motivazione su un
asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di
elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia
tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio
decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la

re(

prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in
Paol hinoy,
.,….

estensore

5

l’eccezione della controparte proposta nei termini fissati dall’art. 416 c.p.c., atteso

R. Gen. N. 11123/2008
Udienza 11.6.2014

contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto
determinare una decisione diversa da quella adottata (Sez. L, Sentenza n. 18368 del
31/07/2013, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655; Cass. (ord.) 5 febbraio 2011, n. 2805).
Ma una tale situazione non si verifica nel caso di specie, con la conseguente
esclusione del vizio di motivazione denunciato. Con i tre motivi di ricorso

questa Corte degli stessi elementi che sono stati puntualmente esaminati dalla Corte
di merito, al fine di ottenere un diverso risultato, il che è inammissibile in questo
giudizio di legittimità.
4.2. I motivi presentano un ulteriore aspetto di inammissibilità laddove
valorizzano una diversa lettura della relazione dell’ispettore del lavoro e della
consulenza medica, senza riportarne il contenuto né allegarle agli atti, in violazione
del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Tale principio, secondo
una consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito
di specificità dei motivi di impugnazione e risulta ora tradotto nelle più puntuali e
definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod.
proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in motivazione). In particolare la
norma di cui all’art. 366 n.6 cod. proc. civ., ponendo come requisito di ammissibilità
«la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione
dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa
puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti
evocati sono rinvenibili. Merita puntualizzare che le SS. UU. (sentenza 3 novembre
2011 n. 22726), intervenendo sull’esegesi dell’ onere di cui all’art. 369 comma 2, n.
4 cod. proc. civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del
contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei
dati necessari al loro reperimento. Invero il tenore della disposizione non lascia
adito a dubbi sull’estensione dell’onere di «specifica indicazione» di cui al n.6 della
norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul

Paola hinoy,

estensore

6

summenzionati infatti i ricorrenti sollecitano una diversa valutazione da parte di

R. Gen. N. 11123/2008
Udienza 11.6.2014

ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli

«atti

processuali» generalmente intesi.
5. Segue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna dei
soccombenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 8.000,00 per
compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, C 100,00 per esborsi
ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11.6.2014

P.Q.M.

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