Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18025 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. I, 03/08/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 03/08/2010), n.18025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE DI COSENZA, con ordinanza depositata il 13 maggio 2009;

nei confronti di:

TRUBUNALE DI SALERNO, nel procedimento per la dichiarazione del

fallimento della Bilotti Distribution;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Salerno, con provvedimento in data 16 febbraio 2009, ha declinato la propria competenza in favore del tribunale di Cosenza il quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del tribunale di Salerno nel cui circondario ha la sede legale l’impresa nei cui confronti e’ stata richiesta la dichiarazione di fallimento.

Premesso invero che e’ principio acquisito quello secondo cui “La sede effettiva dell’impresa sociale determinante per l’individuazione del Tribunale competente per territorio sull’istanza di fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 9) e’ costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell’impresa stessa e va quindi identificato in via presuntiva con la sede legale quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, per lo svolgimento altrove delle attivita’ direttive ed organizzative o della parte piu’ significativa di esse” (Sez. 1, Ordinanza n. 12640 del 28/08/2002) deve escludersi che la presunzione di coincidenza della sede principale dell’impresa con la sede legale sia stata vinta dagli elementi evidenziati dal tribunale di Salerno dal momento che l’esistenza di punti vendita in altro circondario, la circostanza che la residenza dei creditori ricorrenti sia situata in localita’ contigua ai punti vendita e la mancanza di stabili collegamenti dell’amministratore con la localita’ in cui e’ situata la sede legale non dimostrano in modo inconfutabile che presso quest’ultima non abbia operata in alcun modo l’organo amministrativo e decisionale dell’impresa, cosi’ che non puo’ che operare il criterio legale di identificazione del giudice competente.

Nulla per le spese in difetto di attivita’ delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale di Salerno e ne cassa la pronuncia declinatoria.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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