Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18025 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 01/09/2011), n.18025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., S.R., S.I., elettivamente

domiciliate in Roma, via Quintilio Varo 133, presso l’avv. GIULIANI

Angelo, che le rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 7 gennaio

2009, nei procedimenti riuniti sub n. 60049 del 2006 R.G. affari

diversi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 febbraio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che nulla ha

osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. P.A. ed altre due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 7 gennaio 2009 in materia di equa riparazione della l. N. 89 DEL 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese;

osserva:

2. il primo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, essendosi il processo presupposto protratto, per due gradi di giudizio, in complessivi dieci annida Corte d’appello ha erroneamente determinato in tre anni la durata eccedente il termine ragionevole, così discostandosi dai parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, secondo i quali la durata ragionevole per due gradi di giudizio va determinata in cinque anni (tre per il giudizio di primo grado e due per quello di appello), con la conseguenza che nel caso di specie la durata non ragionevole del processo va fissata in cinque anni;

3. appare assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza del prospettato accoglimento del primo motivo;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’aRt. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio, rilevato che la Presidenza intimata non ha svolto rituali difese, avendo depositato, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, atto di costituzione non notificato alle ricorrenti, ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare – determinato in cinque anni il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto e alla stregua del principio enunciato nella relazione che precede – il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuna delle ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di cinque anni, l’indennizzo di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle stesse in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna la Presidenza soccombente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.150,00 di cui Euro 580,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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