Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18023 del 03/08/2010
Cassazione civile sez. I, 03/08/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 03/08/2010), n.18023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in persona del Prefetto
pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Catania in data 10 gennaio
2007 nel procedimento iscritto al n. 14803/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 novembre 2009 dal relatore, cons. Onofrio Fittipaldi;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.
LA CORTE:
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
CHE:
è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa del ricorrente; con decreto depositato il 10 gennaio 2007 il Giudice di pace di Catania ha accolto il ricorso proposto da S.G., nato in (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Catania il 23 ottobre 2007 e il conseguente provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Catania;
avverso tale decreto l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; tale ricorso è stato tuttavia tardivamente notificato a mezzo posta con spedizione di plico raccomandato effettuata il 22 maggio 2008, quando era ormai decorso il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, pubblicazione nella specie avvenuta il 10 gennaio 2007, come da attestazione apposta dal cancelliere in calce all’originale della sentenza; priva di rilevo è la circostanza che detta data di pubblicazione appare essere stata erroneamente indicata dal cancelliere, come può desumersi dal fatto che sia il decreto di espulsione del Prefetto di Catania, oggetto dell’opposizione di cui al presente giudizio, che l’opposizione stessa da parte dello straniero destinatario del provvedimento sono anteriori rispetto alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio di merito relativo a detta opposizione, in quanto il decreto di espulsione è stato emesso il 23 ottobre 2007 e l’atto di opposizione è stato promosso in data 1 dicembre 2007; infatti non risulta che la data di pubblicazione del provvedimento fatto oggetto di gravame in questa sede sia stata impugnata con querela di falso e sul punto deve ritenersi che, in conformità ad un orientamento già affermato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, l’attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., da atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 cod. civ..
può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso; pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso (Cass. 2009/2622; 2009/17290);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (Cass. S.U. 2004/12302; Cass. 2003/17926; 2004/12676), ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010