Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18022 del 14/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1744/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.G. domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MICHELE ALDINIO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2010 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale della Campania in Napoli ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da E.G. contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della trattenuta IRPEF, e dell’addizionale regionale e comunale, per gli anni 2004 e 2005, operata dall’I.P.SE.MA., su indennità per inabilità temporanea assoluta.

La commissione regionale ha dichiarato l’indennità in questione non assoggettabile ad imposta per effetto del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, norma speciale in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare non abrogata nè espressamente, nè tacitamente da norme generali sopravvenute.

Avverso la sentenza l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. n. 1918 del 1937, art. 24, in combinato disposto con il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82, e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, nonchè D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 48, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva che erroneamente l’indennità di cui al R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, era stata ritenuta sussidio assistenziale in luogo che integrazione della retribuzione perduta durante il periodo dell’inabilità del lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere il proprio lavoro, volta cioè non a risarcire un danno alla salute, ma a ricostruire, durante il periodo dell’inabilità, il reddito da lavoro, e quindi erogazione dipendente dal rapporto lavorativo ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (ora art. 51), con la conseguenza della sua assoggettabilità ad Irpef; ciò stante anche il fatto che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, avendo previsto la cessazione di tutte le agevolazioni fiscali da esso d.p.r. non previste, aveva fatto venir meno l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile (imposta essa pure venuta meno) disposta dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente ha dedotto non avere pronunciato sulla circostanza, qualificata come fatto decisivo rispetto alla controversia, su cui aveva dedotto l’agenzia nell’appello, delle ragioni per le quali l’agevolazione fiscale avrebbe dovuto ritenersi mantenuta ferma dalle norme successive.

3. – Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia – come per il primo motivo, seppure con una diversa combinazione delle norme assunte come violate – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6, 46 e 48) in combinato disposto con il R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, e il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82, e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; anche nell’ambito di tali deduzioni, la ricorrente osserva che erroneamente l’indennità di cui al R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, era stata ritenuta sussidio assistenziale in luogo che integrazione della retribuzione perduta durante il periodo dell’inabilità del lavoratore.

4. – Il primo e il terzo motivo, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Quanto al secondo motivo, esso deve ritenersi assorbito, ciò che esime dal valutare – ciò che altrimenti sarebbe stato necessario – se sia configurabile come fatto controverso quello, di natura ampiamente giuridico-valutativa, indicato dalla parte ricorrente, costituito dalla vigenza o meno di una disciplina legale di un istituto.

5. – Ai fini dell’esame del primo e terzo motivo, il collegio può riportarsi a quanto già ritenuto da questa corte in altre pronunce in fattispecie consimili (sez. 5 n. 11955 del 2012 e n. 8121 del 2012). In tali sedi si è rilevato come il R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, art. 6, convertito nella L. n. 831 del 1939, contenente la disciplina dell’assicurazione contro le malattie per la gente di mare, riconosca ai lavoratori marittimi, in caso di malattia, oltre all’assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, e alla somministrazione dei medicinali e di altri mezzi terapeutici, anche una indennità giornaliera nella misura del 75% del salario “effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo” (successivo art. 10, comma 1) sino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dalla medesima annotazione di sbarco sul ruolo. In base all’art. 24, comma 2, del medesimo R.D.L., “le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile”.

Si è poi notato che la L. n. 825 del 1971, nel delegare il governo ad emanare la riforma dell’intero sistema tributario, da una parte, ha espressamente abolito, tra le altre, l’imposta di ricchezza mobile (art. 1), e dall’altra, ha dettato i criteri per la disciplina della materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi, in modo da “limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività” (art. 9), demandando, pure, la previsione delle condizioni e dei limiti entro i quali le esenzioni, le agevolazioni o i regimi sostitutivi avrebbero potuto esser fatti valere, in via transitoria, dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati (art. 15).

Abolita, per effetto del D.Lgs. n. 597 del 1973, art. 82, a decorrere dal 1 gennaio 1974, l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, è rimasta, in conseguenza, caducata (circa tre decenni prima del periodo qui in rilievo) – si è affermato con la sentenza cit. – la disposizione agevolativa, che a quel sistema, testualmente, si riferiva: le norme che riconoscono benefici ed agevolazioni sono, infatti, per loro natura, di stretta interpretazione ed, essendo connesse agli specifici presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo, non possono transitare da un’imposta all’altra (cfr. sez. 5 n. 11787 del 2010, in tema di Ici). Il principio – si è ritenuto – vale tanto di più nel caso di specie, in cui viene in rilievo un tributo, a carattere reale, che è stato abrogato per esser sostituito da un impianto impositivo a carattere reddituale.

Si è soggiunto nella decisione cit. che la disposizione dell’art. 135 (ora, art. 191) del t.u.i.r., secondo cui restano salve le agevolazioni stabilite dalle leggi speciali, si riferisce, ovviamente, all’assetto fiscale dell’Irpef (e dell’Irpeg), e non vale a mantener ferme, “sine die”, esenzioni ed agevolazioni concepite in funzione di sistemi cessati; senza dire che il D.P.R. n. 601 del 1973, nel riordinare la disciplina delle agevolazioni, ha disposto, pure, espressamente all’art. 42, l’abrogazione e la cessazione dell’efficacia di tutte le disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della citata Legge delega n. 825 del 1971.

6. – La circostanza che la disciplina dell’assicurazione contro le malattie della gente di mare di cui alla L. n. 831 del 1939, già inclusa dal D.L. n. 200 del 2008, art. 2 (all. 1, voce 21976) nell’elenco di quelle oggetto di abrogazione espressa, sia stata espunta dal detto elenco con la legge di conversione n. 9 del 2009, art. 2, comma 1) non vale di certo – si è detto sempre nella sentenza cit. – a reintrodurre l’invocata disposizione agevolativa, ma solo a far salve quelle disposizioni dello stesso r.d.l., che, a differenza di quella contemplata nell’art. 24, erano ancora vigenti nel 2008.

7. – Ne deriva che, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1, dovendo qualificarsi l’erogazione in questione, in assenza di disposizioni agevolative, quale avvenuta “in dipendenza del rapporto di lavoro”, posto anche che a mente dell’art. 6, comma 2, del t.u.i.r. “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi… e le indennità conseguite… a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Dalla lettura coordinata di tali norme – si è concluso – si ricava che vanno considerati redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad Irpef, tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro, anche se conseguiti in sostituzione di redditi, o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, natura questa che – come già operato nella sentenza cit. – va riconosciuta all’indennità giornaliera di cui si tratta: essa viene, infatti, corrisposta (R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 1, comma 2) dall’ente previdenziale in caso di alterazione dello stato di salute (non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale) che comporti un’inabilità al lavoro, assoluta o parziale, del personale regolarmente iscritto sul ruolo d’equipaggio o comunque imbarcato per servizio della nave (art. 3), quando, a causa di malattie “manifestatesi durante l’arruolamento”, sia impedito, totalmente e di fatto, all’assicurato di attendere al lavoro, venendo erogata in misura proporzionale (75%) al salario effettivamente goduto dall’assicurato “alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo” (sino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dalla medesima annotazione, art. 6 cit.). L’art. unico della L. n. 1486 del 1962, integra la tutela previdenziale in esame, disponendo che i marittimi che, all’atto della cessazione dell’assistenza per malattia, siano dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per il periodo di inabilità fino al massimo di un anno, ad un’indennità giornaliera pari al 75 per cento del salario effettivamente goduto dall’assicurato, alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario. Il dettato normativo in esame indica, univocamente, che l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria è costituito nell’inabilità temporanea al lavoro e che l’obbligo, per l’ente previdenziale, di corrispondere l’indennità (anche quella di cui alla L. n. 1486 del 1962) sorge in ipotesi d’impedimento alla prestazione lavorativa, sicchè non può esser revocata in dubbio la sua natura di reddito sostituivo della retribuzione non percepita a causa dell’inabilità temporanea del lavoratore marittimo alla prestazione per cui era già stato ingaggiato o avrebbe potuto esserlo (nei limiti di cui alla L. n. 1486 del 1962), in quanto tale, da assoggettare ad imposta ai sensi del citato art. 6, comma 2, del t.u.i.r..

8. – In accoglimento del ricorso, la sentenza, che non si è attenuta agli esposti principi, va, in conclusione, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente.

9. – Le spese dell’intero giudizio possono essere compensarsi in ragione del fatto che l’orientamento interpretativo di questa corte in materia si è stabilizzato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La corte accoglie il ricorso in relazione al primo e terzo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA