Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18021 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.21/07/2017),  n. 18021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27211-2011 proposto da:

F.L. C.E. (OMISSIS), in proprio e n. q. di titolare della

Ditta Individuale NANNIFLEX, N.B. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE, rappresentati e

difesi dall’avvocato DINO LUCCHETTI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, RITA

RASPANTI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 582/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/05/2011 R.G.N. 885/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA per delega Avvocato ANDREA ROSSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 582 del 28 aprile 2011 la Corte d’appello di Firenze ha respinto, dopo la riunione dei procedimenti, gli appelli proposti separatamente da P.F. e dai coniugi F.L. e N.B. avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla N. e dal F. e basandosi sugli accertamenti compiuti dal perito in sede penale e sulle prove espletate, aveva accolto la domanda di regresso proposta dall’INAIL nei confronti dei predetti.

In particolare, P.F. era stato condannato a pagare all’INAIL la somma di complessivi Euro 327.572, erogata dall’Istituto a seguito dell’infortunio mortale subito da P.A. il (OMISSIS), rimasto folgorato mentre era intento ad effettuare un’ operazione di manutenzione sulla macchina cardatrice di proprietà della ditta Nanniflex, mentre N.B. e F.L., chiamati in causa da Franco Poli, erano stati condannati a rimborsare al Poli, nella misura di un quarto ciascuno, un quarto di quanto pagato dal medesimo all’INAIL in esecuzione della stessa sentenza.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze Leda F. e N.B. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria. Resiste l’INAIL con controricorso e memoria. P.F. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia motivazione insufficiente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che si ravvisa nella carenza del ragionamento della Corte territoriale in punto di prova della legittimazione passiva di N.B. che si era sempre dichiarato del tutto estraneo all’organizzazione aziendale sia della Nanniflex che della P. s.d.f..

2. Il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10,11 e 112, in relazione agli artt. 529 e 530 c.p.p., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l’azione di regresso non fosse prescritta perchè il relativo termine aveva cominciato a decorrere dalla data di conclusione del processo penale. Ad avviso dei ricorrenti, l’azione di regresso era stata proposta a seguito di un processo penale definito in grado d’appello con dichiarazione di prescrizione del reato di omicidio colposo, ipotesi diversa dalla morte dell’imputato e dall’applicazione dell’amnistia, per cui avrebbe dovuto essere considerata equivalente ad un mancato accertamento della responsabilità penale con consequenziale decorso del termine triennale di decadenza previsto, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 1, dal giorno dell’infortunio.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10,11 e 112, in relazione all’art. 1916 c.c., in considerazione del fatto che N.B. avrebbe dovuto essere considerato estraneo al rapporto assicurativo in carenza di legami, se non di natura familiare, con la Nanniflex di cui era titolare la moglie F.L.; pertanto, al più, si sarebbe potuta ipotizzare una eventuale legittimazione passiva del medesimo solo in relazione all’azione di surroga proposta dall’INAIL ma non con riferimento a quella di regresso.

4. Il quarto motivo di ricorso ha per oggetto sia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, in riferimento all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (n. 5 del citato art. 360 c.p.c., comma 1); i ricorrenti lamentano l’insoddisfacente fondamento probatorio della decisione impugnata che si era accontentata delle risultanze della perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale penale, senza rinnovare, nonostante la esplicita richiesta, i necessari accertamenti tecnici relativi alla localizzazione della dispersione elettrica – nell’argano o nella macchina cardatrice- e senza dare risposta ai quesiti sollevati dalle parti in ordine ai tempi di applicazione della normativa precauzionale (L. n. 46 del 1990 e D.P.R. n. 447 del 1991) che avrebbe imposto alla Nanniflex di munire il proprio impianto elettrico di un interruttore differenziale ad alta sensibilità, idoneo secondo la Corte territoriale ad evitare l’evento mortale.

5. Con il quinto motivo si deduce, sotto altro profilo, nuovamente la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10,11 e 112, in relazione all’art. 115 c.p.c., laddove la Corte d’appello aveva ignorato la marginalità dell’intervento dei ricorrenti nella vicenda che aveva condotto all’infortunio mortale, essendo i medesimi meri committenti affidatisi a ditta specializzata nella manutenzione del particolare macchinario tessile in oggetto.

6. Il secondo motivo assume carattere preliminare e va rigettato.

E’ utile precisare che gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in causa da P.F. dopo che l’INAIL lo aveva convenuto in via di regresso, ai sensi del t.u. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 in forza della estensione dell’azione nei confronti del socio di società di persone derivante dalla configurabilità della responsabilità penale di questi, per il fatto dal quale l’infortunio è derivato, in collegamento con le norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali e cioè degli artt. 2267,2293 e 2297 cod. civ. (Cass. n. 5812/1996; Cass. SS.UU. 3288/1997; n. 4543/2004; n. 11426/2006).

7. Gli odierni ricorrenti, in qualità di committenti, sono stati chiamati dal P. in garanzia, propria, stante la unicità del fatto generatore delle rispettive responsabilità per cui la domanda dell’INAIL si è estesa automaticamente nei loro confronti (Cass. n. 3056/2015; n. 8136/2008).

7. Ciò premesso, non è decorso il termine estintivo triennale previsto dal t.u. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, dovendosi fare applicazione del principio espresso da questa Corte di cassazione (vd. da ultimo Cass. n. 4225/2016) secondo cui, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l’azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o (come nella specie) in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d’intervenuta prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.

7. Dunque, poichè, come ha affermato la Corte territoriale senza essere smentita, l’azione di regresso è stata promossa in data 11 aprile 2005 quando ancora era pendente il giudizio penale in cassazione e dopo essere stata preceduta dalle lettere raccomandate con avviso di ritorno che l’INAIL aveva inviato in data 13 settembre 1996, 14 febbraio 1998, 20 novembre 2000, 21 maggio 2003 e 20 dicembre 2003, non può ravvisarsi l’errore di diritto addebitato alla Corte d’appello di Firenze giacchè non è fondata la tesi dei ricorrenti secondo la quale il termine di decorrenza della decadenza prevista per l’espletamento dell’azione di regresso dovrebbe individuarsi nella data dell’infortunio, nè i ricorrenti hanno lamentato che tra la data di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento e l’esercizio dell’azione di regresso sia decorso un periodo superiore al triennio.

8. Il primo motivo, che riguarda esclusivamente la posizione di N.B., è infondato. La Corte di merito, confermando il giudizio del primo giudice, ha motivato in modo congruo e consequenziale il proprio convincimento secondo cui il N. non poteva ritenersi sostanzialmente estraneo agli eventi relativi all’infortunio nè all’organizzazione aziendale intestata alla moglie, giacchè, come risultava dal verbale redatto dai funzionari della USL del 23.11.1993, il medesimo si era qualificato come responsabile e preposto della ditta significativamente denominata “Nanniflex”. Il motivo non evidenzia in alcun modo quale sarebbe il dato decisivo non tenuto in considerazione nella formulazione del giudizio (vd. Cass. 18638/2013) ma si limita a criticare la motivazione in relazione ad una indimostrata superficialità nell’accertamento.

9. I motivi indicati ai numeri tre e cinque, per i profili in cui si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10,11 e 112, in relazione all’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1916 c.c., in quanto tesi a contestare l’ambito soggettivo dell’azione di regresso accolto dalla sentenza impugnata, vanno trattati congiuntamente e sono infondati.

10. Deve ricordarsi che questa Corte di cassazione, quanto alle differenze tra azione di regresso ed azione surrogatoria esperibile dall’INAIL, ha ritenuto di marcarne i rispettivi confini attraverso il richiamo al concetto di estraneità del soggetto passivo al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria (vd. Cass. n. 3357/1999; 6720/2000).

11. Nel caso di specie gli attuali ricorrenti sono stati chiamati in causa, per avere garanzia propria, dal soggetto, socio dell’infortunato, nei cui confronti l’INAIL aveva esercitato il regresso previsto dal D.P.R. artt. 10 e 11, in quanto ritenuti corresponsabili delle irregolari condizioni della cardatrice sulla quale gli stessi avevano richiesto l’intervento manutentivo da parte dell’infortunato; non vi è dubbio, dunque, che sul piano astratto e ferma restando la necessità di provare l’effettività delle circostanze prospettate, l’azione presenti i caratteri tipici dell’azione di regresso prevista dalle disposizioni del t.u. n. 1124 del 1965 sopra richiamate e non dell’azione surrogatoria prevista in via generale dall’art. 1965 c.c..

12. Ciò in applicazione del consolidato principio (vd. Cass. SS.UU. n. 3288/1997) secondo cui l’azione di regresso riconosciuta all’Inail “iure proprio” è esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, giacchè essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l’art. 2055 c.c., consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

13. Deve, a questo, punto respingersi il profilo del quinto motivo di ricorso che censura la sentenza della Corte d’appello territoriale laddove ha riconosciuto la responsabilità dei coniugi ricorrenti, seppure gli stessi fossero meri committenti che si erano limitati a richiedere l’intervento di una ditta specializzata nel tipo di manutenzione da eseguire.

14. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi, normalmente esclusa in caso di appalto a seguito del trasferimento del rischio specifico sull’appaltatore, risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli anche da rappresentante del committente o quando si versi nella ipotesi di “culpa in eligendo”, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi o, ancora, laddove il committente venga meno agli obblighi di fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli incaricati devono operare (Cass. n. 9065/2006; 24935/2015) sanciti già dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 5, vigente all’epoca dell’infortunio.

15. Nel caso di specie la sentenza impugnata, rispettando perfettamente i criteri interpretativi sopra ricordati, ha ritenuto fondata l’azione di regresso dell’Inail e la consequenziale corresponsabilità degli odierni ricorrenti, in quanto attendibile compendio probatorio acquisito in sede penale al fine di ritenere sussistenti gli elementi del reato di omicidio colposo, basato sul rapporto informativo della U.S.L. del 15 gennaio 1994 e sulla perizia dell’ing. D..

16. Da tali acquisizioni, refluite mediante produzione negli atti della causa civile, era emerso che P.A., mentre si trovava in piedi su di una cassetta di plastica, scivolava ed urtava il macchinario sotto tensione con due parti del corpo restando fulminato. La scarica elettrica provenne dalla cardatrice della ditta Nanniflex, come si desumeva dal fatto che le parti di protezione dei circuiti elettrici della stessa macchina erano stati rimossi.

17. Con precisione, inoltre, la Corte territoriale ha puntualmente descritto non solo la dinamica dell’infortunio occorso ad P.A. ma anche le circostanze relative allo stato in cui gli ispettori trovarono, nel capannone posteriore dell’azienda, la cardatrice che era alimentata in modo provvisorio da un cavo volante, congiunto a metà percorso e derivato dall’interruttore generale utente. Non era presente, inoltre, un interruttore differenziale salva vita ed era stata rimossa la protezione dei circuiti elettrici durante le operazioni di manutenzione affidate al P..

18. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente ravvisato nella realizzazione delle descritte condizioni la violazione degli obblighi di protezione sopra richiamati e gravanti sui soggetti passivi del regresso ed ha sottolineato la evidenza dell’abbassamento delle condizioni di sicurezza generali che determina l’insorgere della colpa. In linea con gli approdi in materia di questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 6542/1981) secondo cui qualora la responsabilità dell’imprenditore, contro cui l’I.N.A.I.L. propone azione di regresso, non sia accertata da sentenza penale, l’istituto è tenuto a dimostrare gli estremi della colpa del datore di lavoro, o delle altre persone del cui operato questi deve rispondere ai sensi del citato art. 10 (come modificato dalla sentenza della Corte cost. n. 22 del 1967), ma, una volta che abbia fornito la prova di elementi obiettivi integranti un comportamento colposo, per negligenza, imprudenza o violazione di specifiche norme antinfortunistiche, riconducibile allo stesso datore di lavoro o ai suoi preposti, non è tenuto a provare anche l’insussistenza di fattori, di segno negativo, escludenti la colpa dell’infortunato o di terzi, che, quali cause di giustificazione, debbono essere invece provati da colui che li adduce.

19. Vanno poi esaminati congiuntamente i profili rimanenti nei quali i ricorrenti lamentano la omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio da ravvisarsi nella circostanza che la Corte d’appello non aveva accolto l’istanza, già inutilmente rivolta al Tribunale, di nomina di consulente tecnico d’ufficio resasi necessaria alla luce del venir meno dell’accertamento svolto in sede dibattimentale penale dopo l’annullamento della sentenza di condanna di primo grado.

20. Anche tale profilo non può trovare accoglimento. Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più quando la relazione sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. 16 maggio 2006 n. 11426; Cass. 18 aprile 2001 n. 5682, Cass. 19 settembre 2000 n. 12422; Cass. 1 aprile 1997 n. 2839; Conforme 24 luglio 1990 n. 7473).

21. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura, liquidata in dispositivo, in favore dell’Inail. Nulla nei riguardi di P.F. rimasto intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti ai pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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