Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18020 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 01/09/2011), n.18020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., Z.O., C.C., S.

R., N.B., N.A., M.M., N.

M.C., N.C., D.B.A., F.

O., V.M.G., V.W., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Quintilio Varo 133, presso l’avv. GIULIANI

Angelo, che le rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, in data 12 giugno

2008, nei procedimenti riuniti nn. 57046, 57049, 57050, 57051, 57052,

57053, 57054, 57055, 57056, 576057, 57058, 57059, 57060, 57061,

57062, 57063, 57064, 57065, 57066 del 2006 R.G. affari diversi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 febbraio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che nulla ha

osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore dei ricorrenti:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. M.R. ed altri dodici ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 12 giugno 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese;

Osserva:

2. il primo motivo appare manifestamente fondato, in quanto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta dinanzi alla Corte di appello (Cass. 2003/2382; 2005/18105;

2006/8712);

3. appare assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza del prospettato accoglimento del primo motivo;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meriti accoglimento il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che, in particolare, gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato ai ricorrenti devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna, come ritenuto dalla Corte di merito;

considerato altresì che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle stesse in favore del difensore dei ricorrenti medesimi, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti, M.R., Z.O., C.C., S.R., N.B., N.A., M.M., N.M.C., N.C., D. B.A., F.O., V.M.G., V. W., decorrano dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 3.300,00, di cui Euro 1.200,00 per competenze ed Euro 600,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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