Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1802 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI BOLOGNA VINCENZO & FIGLI SRL, in persona del suo

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CONTICELLI GUIDO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 381/2007 del TRIBUNALE di VITERBO, del 5/4/07,

depositata il 19/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.r.l. Costruzioni Bologna Vincenzo e Figli ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 19 aprile 2007, con la quale il Tribunale di Viterbo ha rigettato l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Viterbo aveva rigettato la sua domanda di restituzione di somme indebite, proposta nei confronti della s.p.a. Axa Assicurazioni, riguardo a somme corrisposte nell’ambito di premi assicurativi su varie polizze assicurative ed a suo dire non dovute perche’ imposte dalla societa’ sulla base di un’intesa restrittiva sanzionata dall’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato.

Al ricorso l’intimata non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si e’ osservato quanto segue:

“… 3. – Il ricorso appare tempestivo perche’ consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica l’ultimo giorno utile, cioe’ il 4 giugno del 2008, come emerge dal timbro adesivo a stampigliatura del medesimo.

La notificazione appare nulla, perche’ fatta alla parte presso la sua sede e non presso il suo difensore domiciliatario.

4. – Il ricorso appare, pero’, inammissibile e, pertanto, e’ superfluo ordinare il rinnovo della notificazione.

La prima ragione di inammissibilita’ risiede nell’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione da parte dell’art. 47, comma 1, lett. d) della stessa legge.

Con l’unico motivo di ricorso si propongono due censure, deducendosi omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, unitamente a violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., art. 40 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c..

L’illustrazione del motivo e’ conclusa dal seguente quesito di diritto: Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se e’ legittimo il comportamento del Giudice di merito che in un giudizio promosso per ottenere il rimborso delle somme corrisposte in dipendenza dell’aumento dei premi assicurativi, a fronte della produzione delle polizze contestate e della prova dell’intesa anticoncorrenziale tra le imprese assicuratrici, esclude la ravvisabilita’ del nesso causale tra l’intersa medesima e la maggiorazione dei premi non ritenendo applicabile il criterio della regolarita’ causale ma senza dare conto delle peculiarita’ del caso concreto.

Siffatto quesito – relativo al vizio di violazione delle norme suindicati – e’ del tutto generico ed assiomatico, posto che nulla dice sulle peculiarita’ del caso concreto e su come la sentenza impugnata le avrebbe ignorate. E, pertanto, privo di conclusi vita.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige (o meglio esigeva, atteso che ora e’ stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, con effetto che, pero’, non si estende al ricorso in oggetto) che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento e dal modo in cui e’ stata decisa, bensi’ evidenzi la sua pertinenza all’uno ed all’altra. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente. Un quesito che non presenti questa contenuto e’ un non – quesito e non vale ad integrare il requisito di ammissibilita’ previsto dalla norma in discorso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; da ultimo, Cass. n. 4044 e 8463 del 2009, fra le tante).

Quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e’ omesso il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (si veda Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

In fine, se fosse superabile l’inammissibilita’ ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. la lettura del motivo evidenzierebbe una diversa ragione di inammissibilita’, atteso che la sentenza impugnata si diffonde per due pagine e mezza sulla questione sollevata dal motivo, ma quest’ultimo si astiene dal criticare detta motivazione. Il motivo e’, pertanto, inammissibile perche’ si astiene dal criticare la motivazione della sentenza impugnata.

4. – Il ricorso, inoltre, sarebbe comunque inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda su documenti (polizze e provvedimento del mentovato Garante), dei quali non fornisce l’indicazione specifica necessaria secondo detta norma ed in particolare non indica se e dove in questa sede siano stati prodotti ed eventualmente esaminabili (si vedano Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 ed ora Cass. sez. un. n. 28547 del 2008)”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo efficacemente criticate dalla memoria.

Al riguardo, e’ sufficiente osservare che nella memoria non si svolge alcun rilievo sulla valutazione di inammissibilita’ enunciata dalla relazione sotto il profilo che il motivo comunque non critica la motivazione della sentenza impugnata.

In ogni caso, con riferimento alla inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c. quanto al motivo di cui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la memoria non si fa carico della necessita’ del c.d. momento di sintesi, la’ dove vorrebbe dare rilievo all’individuazione del c.d.

fatto controverso passim nell’illustrazione del motivo.

Con riferimento al vizio di violazione di legge si sottrae alla necessaria discussione sul rilievo di difetto di conclusivita’, per come l’esigenza di quest’ultima e’ spiegata nella relazione.

Con riguardo alla valutazione di inammissibilita’ ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non e’ dato comprendere come possa sostenersi che il ricorso non si fondi sulla documentazione evocata dalla relazione: e’ sufficiente rilevare che in chiusura della quinta pagina del ricorso si sostiene che il giudice di merito aveva tutti gli elementi per individuare nell’intesa stessa la causa della lievitazione del premio assicurativo, perche’ l’assunto si palesi infondato.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

L’inammissibilita’, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, rende inutile ordinare il rinnovo della notificazione del ricorso in quanto effettuata – come dichiara anche la stessa ricorrente – nel domicilio dell’intimata in primo grado e non in quello nel giudizio d’appello.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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