Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1802 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3016-2015 proposto da:

L.F.K. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA

MELUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SILVIA

TORSELLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 637/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE; del

03/03/2014, depositata l’11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato MELUCCO ANDREA, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e deposita n. 2 cartoline A/R;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di L.F.K. M., ha dichiarato la sussistenza in favore di questi dei requisiti per la concessione dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 1 marzo 2002 sino al 31 dicembre 2002 e dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 ed ha condannato l’INPS ai relativi ratei oltre accessori. Il Tribunale, premessa la sussistenza del requisito sanitario accertato mediante ctu, ha ritenuto, quanto al requisito reddituale, che non risultavano superate le soglie di legge, limitatamente agli anni 2002, 2007 e 2008. Quanto ai restanti anni ha rilevato la totale carenza di certificazione reddituale per gli anni dal 2004 al 2006 e il superamento della soglia di legge quanto all’anno 2003.

La decisione è stata impugnata dall’originario ricorrente che ha chiesto il riconoscimento del diritto alla prestazione anche per gli anni dal 2004 al 2006, per l’anno 2009, ancora in corso al momento della decisione e per gli anni successivi “data l’attitudine della sentenza a proiettarsi nel futuro”, salva la verifica amministrativa della sussistenza, anno per anno, dei requisiti reddituali.

La Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso sulla base del rilievo che il requisito reddituale non era stato provato tempestivamente con il deposito del ricorso di primo grado.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.F.K. M. sulla base di cinque motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito ai soli fini della discussione.

Con il primo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 4, art. 6 CEDU in quanto priva di effettiva motivazione.

Con il secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 4, art. 6 CEDU, in quanto priva delle conclusioni delle parti e, per essere la esposizione dei fatti di causa solo apparente, con effetto di non intelligibilità delle ragioni alla base del decisum.

Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; tale fatto è individuato dalla sussistenza del requisito reddituale, relativamente agli anni 2004/2006, desumibile dalla certificazione prodotta in primo grado all’udienza del 18.11.2008 e di quella relativa al coniuge, depositata in secondo grado sulla base di ordinanza in tal senso della Corte territoriale.

Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 421 c.p.c.. Si censura la decisione sul rilievo che, essendo il ricorso di primo grado stato depositato nell’anno 2004 e la causa decisa nell’anno 2009, risultava indispensabile, per gli anni successivi al 2004 la integrazione della documentazione reddituale prodotta con il ricorso di primo grado. La decisione di seconde cure era quindi errata laddove aveva omesso di considerare tali circostanze o comunque ritenuto inammissibile la produzione documentale successiva.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Premesso che il giudice di appello aveva ritenuta necessaria la produzione del reddito coniugale a partire dall’anno 2004 e che il ricorrente vi aveva ottemperato si censura la decisione in quanto in insanabile contrasto con la ordinanza istruttoria che disponeva la produzione di ulteriore certificazione relativa al reddito coniugale.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di rigetto dei primi tre motivi di accoglimento del quarto, assorbito il quinto.

Il Collegio condivide tale valutazione.

Invero, il primo ed il secondo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati alla luce del principio affermato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 22845 del 2010, n. 920 del 2015), secondo cui la concisa esposizione degli elementi in fatto della decisione non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.

A tale principio può farsi utile riferimento anche in relazione al disposto dell’art. 132 c.p.c. nel testo attualmente vigente applicabile ratione temporis -, risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17 che richiede, per il profilo che qui interessa, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dovendosi escludere, in ragione della intellegibilità delle motivazioni alla base del decisum della sentenza di secondo grado,la dedotta violazione dei superiori principi comunitari e costituzionali. Nel caso in esame la decisione di rigetto dell’appello, secondo quanto chiaramente evincibile dalla parte motiva, è fondata sulla tardività della documentazione attinente al requisito reddituale depositata in epoca successiva al ricorso di primo grado. La motivazione della decisione impugnata risulta quindi assolutamente intellegibile nei suoi presupposti di fatto e di diritto, idonea, pertanto, a dare contezza dei presupposti alla base della statuizione di rigetto dell’appello; in quanto tale si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente con il primo motivo. Per ragioni sostanzialmente sovrapponibili risulta infondata la doglianza con la quale si censura l’omessa indicazione delle conclusioni delle parti. Premesso che le stesse non risultano del tutto omesse ma richiamate mediante rinvio per relationem a quelle formulate negli scritti difensivi delle parti, si rileva che la circostanza non assume rilievo ex se, se non come mera irregolarità formale avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 2237 del 2016) Parimenti da respingere, per manifesta infondatezza, è il terzo motivo di ricorso.

Con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato” testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Nel caso di specie non si è verificata la dedotta omissione di un fatto decisivo posto che il giudice di appello ha implicitamente dimostrato di avere preso in considerazione la documentazione successiva al deposito del ricorso di primo grado e di ritenerla, per tale ragione, tardiva.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente fondato con effetto di assorbimento del quinto motivo.

Occorre premettere che parte ricorrente, pur deducendo formalmente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 421 c.p.c., non contesta in realtà il ricorso da parte del giudice di primo grado all’esercizio dei poteri istruttori di ufficio ma si duole, che la Corte di appello abbia ritenuto preclusa la documentazione documentale riferita ad un periodo successivo al deposito del ricorso di primo grado.

La censura deve essere decisa alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito a ss.uu. n. 8202 del 2005 secondo il quale nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.

Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass. ss.uu. cit., n. 5465 del 2006 n. 14820 del 2015).

In base quindi a tutto quanto sopra i primi tre motivi di ricorso devono essere respinti; il quarto motivo essere accolto, assorbito il quinto. A tanto consegue la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si atterrà nella valutazione della ammissibilità della produzione documentale attinente al requisito reddituale ai principi affermati nella richiamata pronunzia a sezioni unite.

Al giudice del rinvio è demandato, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo, accoglie il quarto, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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