Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18019 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3496/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASA PROTETTA GB PLATTIS;

– intimato –

Nonchè da:

FONDAZIONE CASA PROTETTA GB PLATTIS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 96/2008 della COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che rinuncia al ricorso,

deposita in udienza attestazione “POSTE ITALIANE”;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia al

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate emanava provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS della Fondazione Casa Protetta “G. B. Plattis”.

La commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva il ricorso della stessa avverso il provvedimento.

La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, rispetto al quale l’ONLUS resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato al caso di accoglimento del ricorso principale.

Con atto depositato in data 2 maggio 2016 l’agenzia rende nota rinuncia al ricorso notificata alla controparte in data 27 aprile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – A seguito della dichiarazione di rinuncia della ricorrente deve ritenersi venuto meno l’interesse delle parti alla decisione da parte di questa corte di legittimità. A seguito della notifica, l’intimata non ha manifestato alcun interesse alla decisione, ciò che denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione del ricorso. Neppure deve provvedersi sul ricorso incidentale, peraltro espressamente dichiarato condizionato.

2. – Le spese vanno di conseguenza compensate tra le parti.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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