Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18019 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

PINETA DI OSTIA 18 (Ostia Lido), presso lo studio dell’avvocato

POLISETTI NADIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPPALARDO

STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato

RICCIARDI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GALIBARDI

ADOLFO, RINALDI LUIGI, ANNA ATTANASIO, giusta delibera di G.C. n.

257/09, e giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6259/2008 del GIUDICE DI PACE di SALERNO del

24.11.08, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLO

DOMENICO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – In relazione al ricorso in esame e’ stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.

2. – Resiste con controricorso la parte intimata.

3. – La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

4. – All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

5. – Non sono state depositate memorie.

6. – La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:

“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudico di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso e’ stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs. ha abrogato l’u.c., della L. n. 689 del 1981, art. 23, che consentiva l’immediata ricorribilita’ in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23, comma 5 citato) l’appellabilita’. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto “. Il decreto legislativo in questione e’ stato pubblicato nella G U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e’ quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.

7. – Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.

8. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune di Salerno, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA