Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18018 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. e C.G.C., elettivamente

domiciliati in Roma, via Paolo Emilio n. 34, presso lo studio

dell’Avvocato Porru Guido, dal quale sono rappresentati e difesi,

unitamente all’Avvocato Giarmario Carta, per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A.;

– intimato –

e sul ricorso iscritto al RG. n. 30974 del 2007, proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale del

Vignola n. 50, presso lo studio dell’Avvocato Ramazzi Livia, dalla

quale e’ rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Franco

Tului, per procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

C.D. e C.G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 289/06,

depositata in data 13 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Stefano Traldi per delega, il

quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico il quale nulla ha osservato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.D. e C.G.C. hanno impugnato per cassazione, sulla base di cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 18 settembre 2006, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari – di reiezione della domanda ex art. 2932 c.c., formulata da C. D. nei confronti di M.A. ed accettata da C. G.C. costituitosi nel corso del giudizio – ha ritenuto ammissibile la costituzione del terzo, confermando la statuizione di reiezione della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.;

che ha resistito, con controricorso, M.A., il quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo e ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso risulta essere stato notificato il 30 ottobre 2007 e depositato il 7 dicembre 2007, e quindi oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ., sicche’ ne deve essere dichiarata l’improcedibilita’.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.”;

che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, in quanto relativi alla medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, non potendo neanche trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini presentata dal difensore dei ricorrenti, la cui valutazione e’ stata rimessa all’esame del Collegio;

che, invero, pur a prescindere dall’applicazione del principio secondo cui nel corso del giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. in riferimento alle sole decadenze nella quali siano incorse le parti nella trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e non applicabile alle situazioni “esterne” allo svolgimento del giudizio, quali sono le attivita’ necessarie all’introduzione di quello di cassazione e alla sua prosecuzione, attivita’ per le quali vige tuttora la regola della improrogabilita’ dei termini perentori disposta dall’art. 153 cod. proc. civ. (Cass., n. 7612 del 2004; Cass., n. 888 del 2006; Cass., n. 24249 del 2007;

Cass., n. 4356 del 2010), deve rilevarsi, da un lato, che l’istanza di rimessione in termini e’ stata documentata solo attraverso la produzione di un certificato medico non rilasciato da una struttura pubblica, privo di data certa; dall’altro, che comunque i ricorrenti erano assistiti da due difensori, sicche’ l’eventuale impedimento concernente uno di essi non vale a determinare la condizione di impossibilita’ allo svolgimento dell’atto per il quale viene richiesta la rimessione in termini (Cass., n. 3982 del 2003);

che dalla dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso principale discende l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato e non, perche’ tardivamente proposto (il ricorso incidentale, invero, e’ stato notificato il 6 dicembre 2007, laddove la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 18 settembre 2006);

che trova, infatti, applicazione il principio secondo cui “qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e cio’ non in virtu’ di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilita’ dell’impugnazione principale bensi’ in base ad un’interpretazione logico – sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale e’ stata riconosciuta la sua proponibilita’” (Cass., S.U., n. 9741 del 2008);

che, in ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale;

dichiara inefficace il ricorso incidentale condizionato e non compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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