Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18017 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 28/11/2016, dep.21/07/2017),  n. 18017

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21116-2C14 proposto da:

S.D., C.F. (OMISSIS), S.M. C.F. (OMISSIS), che

agiscono quali figli eredi di S.F., entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo

studio dell’avvocato FERNANDO BONELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE DE LUNA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FODERAUTO BROZIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 539/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/05/2014 r.g.n. 2147/20101;

udita la relazione causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2016

dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto de ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi per decreto ingiuntivo S.F. azionava il credito per risarcimento danni derivante da una pronunzia della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla Foderauto Bruzia S.p.A. e disposto, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 in ordine alle retribuzioni dei periodi 6/10/2000; 30/6/2006; 1/7/2006; 31/10/2006: 1/11/2006; 31/12/2006. Emessi i decreti ingiuntivi, gli stessi venivano opposti dalla società datrice di lavoro che, tra l’altro, eccepiva la non spettanza al S. delle retribuzioni dal 21/6/2006, cioè successivamente all’opzione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.

Il Tribunale di Paola, riuniti i giudizi, rigettava le opposizioni.

La Corte territoriale di Catanzaro, pronunziando sul gravame proposto dalla società avverso la sentenza di prime cure, in parziale riforma di quest’ultima, revocava due dei decreti ingiuntivi per cui è causa relativi a somme inerenti ad un periodo successivo al 21/6/2006, data dell’opzione effettuata dal S..

Per la cassazione della sentenza D. e S.M., eredi di S.F., propongono ricorso sulla base di un motivo.

La Foderauto Bruzia S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, e dell’art. 12 disp. gen., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione circa la classificazione della L. n. 300 del 1970, comma 5 come norma speciale.

In particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto dalla Foderauto Bruzia S.p.A. nella parte in cui quest’ultima aveva eccepito di essere tenuta a corrispondere al S., in conseguenza dell’illegittimità del licenziamento allo stesso intimato, soltanto una somma, a titolo risarcitorio, pari alle retribuzioni globali -dovutegli dal licenziamento fino alla data in cui questo aveva esercitato il diritto di opzione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5″, riformando, di conseguenza, la sentenza di primo grado con la revoca “per infondatezza della pretesa” dei -decreti ingiuntivi nn. 4/07 e 39/07″.

Nella sostanza, i ricorrenti incentrano le doglianze sull’esegesi, operata dalla Corte di merito, dell’art. 18, comma 5 dello Statuto dei Lavoratori che, nel testo introdotto dalla L. n. 108 del 1990 e prima della riforma introdotta dalla L. n. 92 del 2012, disciplinava, per la prima volta, l’indennità sostitutiva della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato; istituto non previsto nella formulazione originaria della disposizione del 1970.

1.1 Il motivo, articolato in due censure, non è fondato.

A prescindere, infatti, dai profili di inammissibilità che pone la seconda censura relativa al dedotto vizio di motivazione (peraltro sollevata in riferimento al n. 4, anzichè al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1), per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 19/5/2014, la prima censura non può essere accolta, alla stregua della sentenza delle S.U. di questa Suprema Corte n. 18353/2014, che ha composto il contrasto giurisprudenziale formatosi, in sede di legittimità, in ordine all’interpretazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 dovendosi, altresì, sottolineare che la sentenza oggetto di questo giudizio aveva risolto la controversia secondo l’interpretazione che le S.U. hanno privilegiato.

E’ pure da rilevare che, nella fattispecie, deve applicarsi la disciplina dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nel testo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, poichè il licenziamento di cui si tratta è stato intimato molto prima di quella data; occorre, quindi, fare riferimento alla disposizione introdotta dalla L. n. 108 del 1990, vigente per oltre vent’anni.

La sentenza delle S.U., alla cui motivazione si rimanda anche per la ricostruzione dell’iter normativo e per l’enunciazione analitica degli indirizzi giurisprudenziali contrastanti, dà continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nn. 15869/2012 e 16228/2012 – cui la Corte di merito, come innanzi riferito, aderisce -, alla stregua del quale “l’operazione ermeneutica da compiere per affermare la risoluzione del rapporto con l’esercizio dell’opzione, comunicata dal lavoratore al datore di lavoro, muove dall’interno del processo. L’indennità sostitutiva nasce come istituto processuale connesso alla prescritta provvisoria esecutorietà dell’ordine di reintegrazione. A fronte della sentenza che contiene l’ordine di reintegrazione, l’opzione ha l’effetto sostitutivo di rimpiazzare ciò che il datore di lavoro, convenuto in giudizio e soccombente sul punto, deve fare per ottemperare alla sentenza: non è più tenuto a reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato, ma deve corrispondergli l’indennità sostitutiva. Quest’ultima poi si evolve come istituto sostanziale nel momento in cui si sgancia dall’ordine di reintegrazione: diventa una delle conseguenze del licenziamento illegittimo in regime di tutela reale…..ove il lavoratore eserciti l’opzione per l’indennità sostitutiva, non si innesta alcuna facoltà alternativa nell’ottemperanza dell’ordine del giudice, ma questo risulta mutato nell’oggetto perchè dal momento in cui l’opzione del lavoratore è comunicata al datore di lavoro e quindi è efficace, l’ottemperanza all’ordine di reintegra è possibile solo con la corresponsione dell’indennità sostitutiva…”.

Pertanto, il ricorso va respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese, poichè la Foderauto Bruzia S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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