Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18017 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19422/2011 proposto da:

MERIDIONALE SERVIZI SCARL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1, presso

lo studio dell’avvocato SANDRO DE MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO D’ADDABBO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, (di

BARI), depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Società Meridionale servizi coop. a r.l. ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 32.15.11 dep. il 10 maggio 2011. Il contenzioso ha origine dall’impugnazione dell’atto di recupero del credito d’imposta per indebita utilizzazione per l’anno 2008, non essendo stata riconosciuta l’agevolazione, in quanto utilizzata oltre i limiti fissati dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10. La CTP accolse il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni, con decisione confermata dalla CTR che ha escluso il contrasto della legge nazionale con la normativa comunitaria, potendo lo Stato italiano fissare un tetto massimo al bonus per l’incremento dell’occupazione.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso la Società Meridionale servizi coop. a r.l. deduce violazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, e artt. 87 e 88 Trattato CE; Reg. CE n. 994/98; n. 2204/2002; D.L. n. 10 del 2007, art. 1 comma 8, conv. in L. n. 46 del 2007), dovendosi applicare alla fattispecie il principio, contenuto nel diritto comunitario, secondo cui le misure a favore dell’occupazione non costituiscono aiuti di stato. Peraltro, trattandosi di attività svolta in regioni comprese nell’obiettivo 1 dell’UE, le agevolazioni concesse non sono soggette alla regola de minimis, quali aiuti a persone che non favoriscono determinate imprese o produzioni di determinati beni, per cui il credito d’imposta è compatibile con l’art. 87 del Trattato UE, in quanto non idoneo a falsare la concorrenza.

2. Il motivo va respinto.

Il quadro normativo di riferimento alla fattispecie è costituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, le cui disposizioni sono state confermate dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, che dispone, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, il riconoscimento da parte del legislatore nazionale del beneficio dell'”ulteriore” credito d’imposta, in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti, facendo proprio – in via di rinvio alla relativa fonte normativa il criterio comunitario c.d. “de minimis”. Questo criterio, nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale “aiuti di Stato” non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato C.E. (v., fra le altre, Cass. n. 21605 del 23/10/2015; n, 20245 del 04/09/2013). (21797/11).

La CTR, pertanto, ha correttamente escluso il dedotto contrasto con la normativa comunitaria laddove ha negato la natura di aiuti di stato al recupero del credito d’imposta di cui al casa di specie, ritenendo operante la regola de minimis prevista dalla L. n. 288 del 2000, art. 7, comma 10, potendo lo Stato italiano fissare un tetto massimo al bonus per l’incremento dell’occupazione.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorso va rigettato.

4. In ragione del consolidarsi della giurisprudenza citata in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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