Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18017 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G.C., elettivamente domiciliato in Roma, via

Pacuvio n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Guido Romanelli,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Bevilacqua Angelina per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NICOLOSI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Belpasso depositata in

data 19 novembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Guido Romanelli, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, il quale ha aderito alle conclusioni della relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.G.C. ha impugnato per cassazione l’ordinanza, depositata il 19 novembre 2008, con la quale il Giudice di pace di Belpasso ha dichiarato inammissibile l’opposizione dal medesimo proposta avverso due verbali elevati dalla polizia Municipale del Comune di Nicolosi, in quanto il ricorso, depositato in cancelleria il 13 novembre 2008, risultava proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22;

che il Giudice di pace ha rilevato, invero, che i verbali erano stati notificati il 16 settembre 2008;

che il ricorrente con un primo motivo, deduce error in procedendo nell’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 in quanto il giudice di pace, ritenendo intempestiva l’opposizione avverso verbali di contestazione notificati il 16 settembre 2008, proposta con ricorso depositato il 13 novembre, ha fatto applicazione erronea, nel caso di specie, della L. n. 689 del 1981, art. 22 anziche’ dell’art. 204 bis C.d.S., che per l’opposizione a verbale di contestazione stabilisce il termine di sessanta giorni;

che il ricorrente formula a conclusione il seguente quesito di diritto: “Voglia la Suprema Corte, attraverso l’esame degli atti processuali, in particolare delle relate di notificazione dei verbali impugnati, della data di deposito apposta sul ricorso in opposizione ai medesimi, della data di iscrizione a ruolo e dell’ordinanza gravata, verificare la correttezza o meno dell’operato del giudice di pace e se, accertato che i verbali erano stati notificati il 16.9.2008 e che l’opposizione era stata depositata in cancelleria e iscritta a ruolo il 13.11.2008, dunque al 58 giorno del termine stabilito dalla norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, cosi’ come derogato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis doveva ritenersi il ricorso tempestivo e dunque fissarsi con decreto l’udienza per la relativa trattazione”;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 formulando il seguente quesito di diritto: Rilevato che al Sig. V.G. i due richiamati verbali di violazione al c.d.s. gli venivano notificati presso la di lui residenza in data 16 settembre 2008 e che lo stesso, per il tramite di apposito procuratore ad litem, depositava presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Belpasso ricorso in opposizione avverso gli stessi atti in data 13 novembre 2008, vale a dire nel cinquan-tottesimo giorno utile dei sessanta assegnati dalla legge per impugnare, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22, cosi’ come derogato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis l’opposizione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva e pertanto il Giudice di pace di Belpasso avrebbe dovuto fissare con decreto l’udienza per la trattazione del ricorso, anziche’ dichiararlo inammissibile”;

che, con un terzo motivo, rubricato violazione di legge per palese e manifesta contraddittorieta’ e incongruita’ della motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 il ricorrente censura l’ordinanza impugnata rilevando che, in modo assolutamente contraddittorio, da un lato, il Giudice di pace ha ritenuto tardiva l’opposizione, e, dall’altro, ha invece indicato date che rendevano del tutto tempestiva la proposta opposizione;

che l’intimato Comune non ha svolto attivita’ difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio, si e’ avviata la procedura di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ed e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 24 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perche’ il ricorso e’ manifestamente fondato.

Il ricorso e’ innanzitutto ammissibile (Cass., n. 28147 del 2008).

Esso e’ anche fondato, giacche’, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il termine per impugnare in sede giurisdizionale il verbale di accertamento, trattandosi dell’esperimento di un rimedio alternativo al ricorso amministrativo, e’ il medesimo previsto per tale ricorso, e cioe’ di sessanta giorni, ed e’ sospeso durante il periodo feriale. (Cass., n. 13127 del 2004).

Tale orientamento e’ stato recepito dal legislatore, il quale, nel modificare l’art. 204-bis C.d.S., ha previsto che, alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per territorio del luogo in cui e’ stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione”;

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che occorre innanzitutto ribadire che avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione dichiara la inammissibilita’ della stessa per tardivita’, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 e’ esperibile il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008);

che non puo’, in proposito, essere condiviso il diverso orientamento di recente espresso sul punto dalla Sezione Lavoro di questa Corte, la quale, con sentenza n. 4355 del 2010, ha ritenuto che anche dette ordinanze siano appellabili e non ricorribili in cassazione sulla base del rilievo che, pur se, in base al tenore letterale del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 non risulta inciso la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato D.Lgs., il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione della normativa in questione, quale evidenziato nella relazione ministeriale allo schema del decreto – delegato;

che, invero, prevedendo il citato L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, espressamente la non impugnabilita’ dell’ordinanza che dichiara la inammissibilita’ dell’opposizione tardivamente proposta – dalla quale discende la ricorribilita’ per cassazione della stessa, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo -, non vi e’ luogo ad applicare ulteriori criteri interpretativi, desumibili dalla presunta volonta’ del legislatore di rendere appellabili tutti i provvedimenti adottati nel procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che, peraltro, la residua previsione della ricorribilita’ per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., quanto alle ordinanza emesse ai sensi dell’art. 23, comma 1, non appare priva di ragionevolezza, posto che, avendo il legislatore delegato, sulla base delle previsioni della legge di delegazione, introdotto il doppio grado di giudizio per le opposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, la previsione dell’appellabilita’ anche per le ordinanze che, in limine litis, accertano e dichiarano la tardivita’ dell’opposizione prima ancora della instaurazione del contraddittorio, e non rientrando una simile ipotesi tra quelle per le quali il giudice d’appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., l’opponente verrebbe privato della possibilita’ di far valere le proprie ragioni in un giudizio articolato in due gradi;

che, quindi, la prospettata interpretazione secondo cui anche le ordinanze L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, dovrebbero essere ritenute appellabili, non solo non appare conforme con la lettera della legge, ma, al fine di privilegiare una non esplicitata intenzione di rendere ogni provvedimento appellabile, finirebbe con l’introdurre nel sistema processuale proprio del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, una limitazione del diritto alle parti al doppio grado di giurisdizione che, pur se non costituzionalizzato, proprio con la previsione dell’appellabilita’ delle ordinanze di cui al quinto comma del medesimo art. 23 e di tutte le sentenze, appare avere ispirato la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006;

che, pertanto, ribadita l’immediata ricorribilita’ per cassazione delle ordinanze di inammissibilita’ adottate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Belpasso, il quale procedera’ a nuovo esame dell’opposizione nonche’ alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di pace di Belpasso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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