Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18017 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 01/09/2011), n.18017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G.R., S.F. e F.S., quali eredi

di F.R., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenti e difesi dall’avv.

MARRA Maria Teresa per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 8 giugno

2009 nella causa n. 50165/2007 Ruolo Generale Affari Diversi.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G.R., S.F. e F.S., in qualità di eredi di F.R., ricorrono per cassazione nei confronti del Ministero della Giustizia, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 8 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza in conseguenza della inosservanza del termine previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, il ricorso proposto il 17 gennaio 2007 nei confronti del Ministero della Giustizia per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) davanti alla Pretura di Napoli il 23 maggio 1995, definito con sentenza di primo grado del 30 ottobre 1998, impugnata in appello il 15 settembre 1999 e definito con sentenza del 18 luglio 2005;

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve rilevarsi che il Ministero intimato non ha svolto rituali difese, avendo depositato, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, “atto di costituzione” non notificato ai ricorrenti.

Con un unico motivo i ricorrenti deducono che la sentenza di appello del giudizio presupposto, pronunciata il 18 luglio 2005, era impugnabile entro un anno dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 2006) e poteva considerarsi definitiva soltanto decorso tale termine, con la conseguenza che il termine di sei mesi, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione del ricorso per equa riparazione, decorreva dalla suddetta data in cui la menzionata sentenza era divenuta definitiva e scadeva il 18 gennaio 2007, mentre nel caso di specie il ricorso per equa riparazione è stato proposto tempestivamente il 17 gennaio 2007.

Il ricorso è fondato. Infatti, poichè il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione del ricorso per equa riparazione, decorre, secondo quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, da quando la sentenza che ha concluso il procedimento è divenuta definitiva e poichè nel caso di specie tale sentenza, pubblicata il 18 luglio 2005, è divenuta definitiva il 18 luglio 2006, il termine di decadenza decorreva da tale data e scadeva il 18 gennaio 2007. Di conseguenza il ricorso per equa riparazione, depositato, come risulta anche dal decreto impugnato, il 17 gennaio 2007-deve ritenersi tempestivo.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato e poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in particolare in relazione all’accertamento della data di comunicazione alle parti della sentenza di primo grado del giudizio presupposto, ai fini del computo del termine di durata ragionevole del giudizio di secondo grado davanti al Tribunale di Napoli in relazione al tempo fatto decorrere dalle parti per la proposizione dell’appello (v. Cass. 2010/11033), la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che esaminerà il ricorso tenendo conto di quanto in precedenza rilevato in punto di decadenza e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA