Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18016 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 28/11/2016, dep.21/07/2017),  n. 18016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14386-2014 proposto

E.N.A.I.P. – PALERMO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA GIOANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARIA ALIFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO CARMINA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SALVO D’URSO, rappresentata e difesa dall’avvocato LIBORIO GAMBINO,

giusta delega:In atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/02/2014 1645/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/0)/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato GAMBINO LIBORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine ricetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.L. aveva proposto ricorso nei confronti di ENAIP Palermo diretto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal gennaio 1997 e, per l’effetto, la dichiarazione di nullità dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo e relative proroghe, con tutte le conseguenze di legge anche in termini economici.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza resa in data 20/4/2012, accertata la nullità del contratto di somministrazione temporanea concluso tra la ENAIP e la G. tramite la M. S.p.A. il 20/7/2004, aveva accertato che, a decorrere da tale data, fosse stato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e l’ENAIP, con inquadramento della prima nel 4 livello del CCNL Formazione Professionale; pertanto, aveva condannato la parte resistente alla riammissione in servizio della ricorrente ed alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di una somma pari al trattamento alla stessa spettante sulla base del citato contratto collettivo.

La Corte territoriale della stessa sede, con sentenza depositata il 28/2/2014, respingeva sia l’appello principale avverso la sentenza di prime cure proposto dall’ENAIP, sia l’appello incidentale della G. che censurava la decisione nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal gennaio 1997.

Per la cassazione della sentenza ENAIP Palermo propone ricorso articolato in due motivi.

La G. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 11 maggio 1990, n. 1108, art. 4 e deduce che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità avrebbe errato nel ritenere estranea al giudizio la problematica della stabilità reale e che, ingiustificatamente, i giudici di seconda istanza avrebbero escluso che la Fondazione di cui si tratta possa considerarsi una impresa, sulla base della considerazione che la stessa “non è in grado di rimborsare attraverso l’attività produttiva di servizi i fattori della produzione impiegati; che la sua esistenza è garantita essenzialmente dall’erogazione di contributi da parte dello Stato, Regione, Comune e privati, non operando in condizioni di pareggio di bilancio; che non è iscritta, per carenza dei relativi requisiti nel registro delle imprese”; ciò, senza considerare – a parere della parte ricorrente – che la stabilità reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 non è applicabile ai dipendenti ENAIP Palermo, così come a quelli di tutti gli Enti di Formazione che operano senza fini di lucro. in virtù del disposto di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 4.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e si deduce che nella sentenza impugnata le valutazioni rigorose ritenute necessarie dalla giurisprudenza per avvalorare la liceità dell’apposizione del termine nel contratto di lavoro subordinato dovrebbero applicarsi al contratto di somministrazione a termine; si deduce, inoltre, che tale impostazione risulta adesso radicalmente esclusa nelle norme di cui si lamenta la violazione dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 78 del 2014 e, ancora prima, dalla L. n. 92 del 2012, art. 1 in virtù delle quali l’apposizione del termine, sia nel lavoro dipendente che in quello somministrato, deve risultare direttamente o indirettamente da atto scritto, senza necessità di indicare alcuna motivazione. La qual cosa, secondo la parte ricorrente, porrebbe fine alla controversia, dato che, nel presente giudizio, non è stata contestata l’esistenza di un contratto scritto contenente l’apposizione del termine, indicato in modo preciso, con la specificazione delle motivazioni.

3. I motivi sono entrambi inammissibili.

Invero, premesso che non risulta che la parte ricorrente abbia impugnato in sede di gravame il capo della sentenza con il quale è stata dichiarata la nullità di tutti i contratti di somministrazione, in quanto adottati in frode alla legge, nè quello con cui è stata riconosciuta la nullità del termine finale apposto al contratto di somministrazione a tempo determinato, va rilevato che non appare conferente la censura sollevata con il primo mezzo di impugnazione in ordine alla “stabilità reale”, poichè, in modo inequivocabile – e conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità – la Corte distrettuale ha sottolineato che, in ragione della nullità del termine finale apposto al contratto di somministrazione a tempo determinato, risulta “estraneo alla presente controversia ogni questione relativa all’applicabilità o meno alla fattispecie del regime di tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, coinvolgendo l’odierna causa petendi profili attinenti esclusivamente alla validità (rectius nullità) della clausola appositiva del termine e non all’eventuale illegittimità dell’atto di risoluzione (neppure indicato dall’ente) del vincolo lavorativo sussistente fra le parti”. Non si comprende, pertanto, in virtù di quale passaggio motivazionale la parte ricorrente reputi che i giudici di appello abbiano applicato, nel caso di specie, la L. n. 300 del 1970, art. 18.

Quanto al secondo motivo – anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, che si risolve nella astratta enunciazione di massime enucleate da pronunzie di questa Corte di legittimità in tema di contratti a termine, senza che peraltro venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011) -, la parte ricorrente sembra invocare l’applicazione alla fattispecie di normativa sopravvenuta: l’art. 2-bis inserito nella Legge di conversione n. 78 del 2014 prevede, infatti, espressamente, al comma 1, che “Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto…”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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