Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18016 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 01/09/2011), n.18016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo

Emilio 71, presso l’avv. MARCHETTI Alessandro, che la rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 16 marzo 2009

nella causa n. 59877/2006 Ruolo Generale.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M. ricorre per cassazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 16 marzo 2009, pronunciato in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente decreto, con il quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza in conseguenza della inosservanza del termine previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 6, il ricorso dalla medesima proposto il 17 aprile 2002 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dei termine ragionevole di durata di un giudizio in materia pensionistica, promosso dalla madre A.A. il 27 luglio 1977, da lei proseguito quale crede e definito con sentenza del 31 maggio 1999.

La Presidenza e il Ministero intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve rilevarsi che è sprovvisto di legittimazione passiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis, poichè il ricorso per equa riparazione è stato proposto prima dell’1 gennaio 2007 e detto Ministero non è stato comunque parte nel giudizio di merito. Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di detto Ministero deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

Con l’unico motivo di ricorso la T. si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, era stato prorogato di altri sei mesi e scadeva il 18 aprile 2002.

Il ricorso è fondato. Infatti il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, previsto dall’art. 6 della stessa legge per la proposizione del ricorso per equa riparazione in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, è stato prorogato fino al 18 aprile 2002 con D.L. n. 370 del 2001, convertito nella L. n. 432 del 2001, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla T. il 17 aprile 2002 deve ritenersi tempestivo.

11 decreto impugnato deve essere dunque cassato e poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in relazione all’accertamento della data della morte della de cuius A. A. e di quella di costituzione nel giudizio presupposto della T. in proprio (date non risultanti dal decreto impugnato), la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che esaminerà il ricorso tenendo conto di quanto in precedenza rilevato in punto di decadenza e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione e quelle dei precedenti giudizi (di merito e di cassazione).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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