Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18015 del 14/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18015 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 9511-2009 proposto da:
ERIKA S.R.L. C.F. 01537010850, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO
ALESSI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE
LUPO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

2374

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 14/08/2014

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocatiANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 20/03/2009 r.g.n.
135/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

non chè contro

Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi al Tribunale di Caltanissetta, la società Erika
s.r.l. proponeva opposizione awerso tre distinte cartelle
esattoriali (nn .29229220020003360386,29229220040007498246
e n. 29229220050006019024) chiedendone l’ annullamento.
Le suddette cartelle esattoriali erano state emesse a seguito di
visita ispettiva del 14.9.2000 nel corso della quale si era

beneficiato degli sgravi contributivi triennali previsti dall’art. 3
comma 5 L. n.448/98, per cui l’INPS aveva iscritto a ruolo i
contributi evasi e le relative sanzioni civili; in particolare, si era
accertato che la società Erika s.r.l. aveva benefìciato degli sgravi
relativamente ai lavoratori provenienti dalla Leto s.r.I., dalla quale
erano stati licenziati poco prima della loro assunzione da parte
della nuova società.
Il primo Giudice, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi,
accoglieva l’opposizione, rilevando che la società appellata era da
considerarsi “società nuova” ai fini degli sgravi, in quanto i
lavoratori assunti dalla Erika avrebbero svolto mansioni diverse
rispetto a quelle espletate presso la Leto s.r.I.; che l’oggetto
sociale era diverso e la Erika non aveva assorbito neppure in
parte l’attività della Leto s.r.l.
Proponeva appello l’INPS, rilevando che il teste Petitto, Ispettore
dell’INPS sentito nel corso del giudizio di primo grado, aveva
esplicitamente dichiarato che la Erika s.r.l. svolgeva la stessa
attività espletata in precedenza dalla Leto s.r.I., come risultava
dall’esame dei libri matricola, e nello stesso luogo di lavoro;
inoltre i lavoratori Morreale, Curatolo, Amico e Polizzi avevano
continuato a lavorare presso i punti vendita “Acqua e Sapone”,
dove lavoravano anche in precedenza, quali addetti alla
movimentazione merci ed alla sistemazione della merce negli
scaffali.

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accertato che la società Erika s.r.l. aveva illegittimamente

L’istruttoria avrebbe quindi provato un rapporto di derivazione,
quanto meno parziale, rispetto all’attività svolta dall’impresa
preesistente che, ai sensi dell’art. 3, comma 6 lett. b), L.
n.448\98, era preclusiva del diritto agli sgravi.
Infine richiamava la scrittura privata del 2.1.00, prodotta dalla
stessa società opponente (atto rispetto alla quale il Giudice di
prime cure aveva omesso ogni motivazione), dalla quale risultava

attività, tra cui quella relativa alla movimentazione, carico e
scarico merce e dalla sistemazione della stessa nei negozi
dell’appaltante.
Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto dell’appello,
contestando in particolare l’attendibilità e decisività della
deposizione testimoniale dell’ispettore Petitto e la non conformità
al vero, e smentita sia dal teste Tranchina che dagli stessi
lavoratori, della circostanza che questi ultimi svolgessero la loro
attività nel medesimo luogo di lavoro, svolgendo peraltro compiti
diversi, essendo addetti allo stoccaggio, al magazzino ed
all’allestimento degli scaffali, mentre prima erano addetti alle
vendite.
Infine rilevava come la Erika s.r.l. avesse concretamente
realizzato l’incremento occupazionale, assumendo
successivamente, nel 2001 e nel 2002, altri cinque dipendenti;
richiamava altresì gli statuti delle società, che avrebbero
comprovato una diversa attività produttiva (produzione e vendita
di prodotti per la Leto s.r.l. e servizi di assistenza nel marketing,
nella movimentazione del magazzino, nell’allestimento delle
vetrine, nell’attività promozionale dei prodotti per la Erika s.r.I.).
Proponeva altresì appello incidentale condizionato circa il calcolo
delle sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione una
tantum per il periodo 1.8.00-31.12.00, sulla base della distinzione
tra evasione ed omissione contributiva, ritenendo che nella
specie si sarebbe comunque trattato della seconda ipotesi,

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che la Leto s.r.l. aveva concesso in appalto alla Erika s.r.l. alcune

richiamando il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 116,
comma 8, L. n. 388\00.
Con sentenza depositata il 28 marzo 2009, la Corte d’appello di
Caltanissetta accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata
sentenza, rigettava le opposizioni proposte dalla società Erika
s.r.l.
Per la cassazione propone ricorso quest’ultima, affidato a cinque

Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione del’art. 3 L.n. 448\98 (art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata escluse erroneamente il
beneficio contributivo de quo sulla base della mera e contestata
circostanza che sussistesse un rapporto di derivazione
imprenditoriale tra la ricorrente e la società Leto s.r.l. tale per cui
non poteva ritenersi raggiunto l’obiettivo di un effettivo
incremento occupazionale. Lamenta che la s.r.l. Erika svolgeva
attività di servizi a differenza della s.r.l. Leto che si occupava
della produzione e vendita di prodotti, come risultava dalla
testimonianze raccolte.
Formula ifseguentequesitb ex art. 366 bis c.p.c.: “Dica la Corte se
un’azienda che eserciti esclusivamente attività ausiliarie a quella
di produzione e vendita di beni possa beneficiare degli sgravi
contributivi di cui alla L. n.448\98; se il presupposto negativo del
mancato assorbimento anche parziale dell’attività di aziende
preesistenti ricorra nell’ipotesi di una parziale coincidenza
dell’assetto societario tra l’azienda di nuova costituzione che
benefici (o ritenga di poter beneficiare) dello sgravio contributivo
e quella giuridicamente preesistente”.
Il quesito, e con esso l’intero motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009
n. 5624, Cass.7 marzo 2012 n. 3530), è inammissibile

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motivi.

risolvendosi nel mero interrogativo se nella specie sia stata o
meno violata una disposizione di legge; sottoponendo inoltre alla
Corte inammissibili accertamenti di fatto.
Occorre infine rimarcare che il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
prowedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da
una norma di legge e quindi implica necessariamente un

un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra
ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, owero erronea
applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che
solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata,
come nella specie, dalla contestata valutazione delle risultanze di
causa (ex plufirnis, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26
marzo 2010 n. 7394).
2.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia, ed in particolare della
documentazione di causa e delle prove testimoniali (art. 360,
comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata, erroneamente valutando le
testimonianze raccolte, ritenne che la ricorrente, appaltatrice
dell’attività di movimentazione, carico e scarico delle merci,
sistemazione delle stesse presso i punti vendita, avrebbe
assorbito almeno in parte l’attività della preesistente società.
Il motivo è inammissibile oltre che per richiedere alla Corte un
diverso apprezzamento delle risultanze processuali, neppure

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problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di

adeguatamente

dedotte,

in

contrasto

col

principio

dell’autosufficienza, anche per difettare del cd. quesito di fatto,
ossia del momento di sintesi richiesto per le censure di cui al n. 5
dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
Per completezza espositiva occorre infine rimarcare che in tema
di sgravi contributivi, i benefici previsti dall’art. 3, comma 5, della
legge n. 448 del 1998 sono applicabili alle imprese che – senza

del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato (Cass.
7.4.10 n. 8257, Cass. 6.8.13. n. 18710, che ha peraltro chiarito
come il principio, di natura derogatoria al generale obbligo
contributivo, sia soggetta ad interpretazione restrittiva).
Nella specie la Corte di merito ha accertato che i lavoratori
assunti dalla Erika s.r.l. erano i medesimi che, pochi giorni prima,
erano stati licenziati dalla Leto s.r.I., continuando a svolgere le
medesime mansioni. Ha peraltro accertato che il giorno
successivo ai licenziamenti, la Leto s.r.l. affidava in appalto alla
società Erika, costituita poco dopo l’entrata in vigore della L. n.
448\98, la movimentazione della propria merce.
3.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1, comma 217, lett.b), della L. n.
662\96 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta in subordine che, quanto alle sanzioni, nella specie
poteva rawisarsi solo un’omissione contributiva e non già
un’evasione, avendo l’azienda presentato tempestivamente i d.m.
dai quali risultava la fruizione dello sgravio contributivo di cui alla
L. n. 448\98.
Il motivo è infondato posto che, come correttamente evidenziato
dalla Corte di merito, nel caso concreto trattasi di evasione
contributiva, ossia di denunce obbligatorie non conformi al vero,
non soltanto per la difforme rappresentazione della realtà, ma
re t.
Will voluta reticenza circa l’effettiva situazione occupazionale
determinatasi, con conseguente applicabilità dell’art. 1, comma

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assorbimento di preesistenti attività – realizzino un incremento

217, lett.b) L n. 448\98 e della sanzione una tantum ivi prevista
(Cass. n.9126\07, Cass. n. 28966\11, Cass. n. 10509\12, Cass. n.
14640\13). Né potrebbe qui invocarsi Cass. n. 10265\13,
secondo cui in materia di contribuzione previdenziale, integra la
i
fattispecie della omissione contributiva, ai sensi dell’art. 1,
comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (e
non quella, più grave, dell’evasione contributiva, ipotizzabile in

e dichiarazioni non rispondenti al vero), il fatto del datore di
lavoro che presenti all’I.N.P.S. le dichiarazioni trimestrali della
manodopera impiegata con riduzioni retributive esplicitamente
riferite alla dichiarata applicazione del contratto di riallineamento
di cui all’art. 5 del d.l. del 10 ottobre 1996, n. 510, convertito
nella legge 18 novembre 1996, n. 608, essendo irrilevante – a tali
fini – che detto contratto sia stato dichiarato successivamente
invalido.
Ed invero in quel caso la dichiarazione datoriale all’INPS era
assolutamente conforme al vero, essendo al momento della
denuncia perfettamente operanti le riduzioni retributive
conseguenti l’applicazione del contratto di riallineamento, avendo
la Corte solo ritenuto irrilevante che successivamente il contratto
di riallineamento in questione fosse poi stato dichiarato invalido.
4.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 116, comma 18, della L. n. 388\00.
Lamenta che nel caso di evasione od omissione contributiva
anteriore (come nella specie) alla data del 1°ottobre 2000,
l’impresa debba beneficiare del regime previsto dall’art. 116,
comma 18, L. n. 388\00.
5. Il motivo è infondato, posto che le norma ora indicata
stabilisce chiaramente che per i crediti (previdenziali) in essere
ed accertati al 30 settembre 2000, come nella specie
(l’accertamento risulta del 14.9.00), le sanzioni sono dovute nella

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presenza di omissioni di denunce obbligatorie, owero di denunce

misura fissata dai commi 217-224 dell’art. 1 L. n. 662\96, e non
già dal più favorevole regime di cui alla L. n. 388\00.
La questione è stata già esaminata da questa Corte (sentenza 21
luglio 2010 n. 17099) che, nel confermare il consolidato
orientamento circa la irretroattività del regime sanzionatorio di
cui alla legge n. 388 del 2000 (ex plurimis, Cass. 12 aprile 2010
n. 8651; Cass. 8 marzo 2007 n. 5305; Cass. 13 luglio 2005 n.

19334), ha chiarito che in tema di sanzioni per il ritardato o
omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di
cui all’art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000
condiziona inequivocabilmente l’applicazione della normativa
sanzionatoria previgente (legge n.662 del 1996) alla circostanza
che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre
2000, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio è
applicabile, qualora si tratti di violazioni commesse
antecedentemente, soltanto nel caso in cui il credito dell’INPS per
contributi sia stato soddisfatto alla data del 30 settembre 2000.
Né può ritenersi che tale regime sia applicabile anche a violazioni
commesse antecedentemente e non ancora soddisfatte, qualora
il provvedimento amministrativo (ordinanza ingiunzione o cartella
esattoriale) sia stato notificato dopo l’entrata in vigore della
legge, posto che l’ordinanza – ingiunzione non costituisce un
prowedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente
esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già
sorto per effetto della violazione commessa, momento a partire
dal quale inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi dell’art. 28,
comma 1, della legge n. 689 del 1981.
6.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza in favore della parte
costituita, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

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14771; Cass. 9 aprile 2004 n. 6972; Cass. 17 dicembre 2003 n.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, nei confronti
dell’INPS, che liquida in E.100,00 per esborsi, E.6.500,00 per
compensi, oltre accessori come per legge. Nulla per le spese
quanto alla Montepaschi Serit s.p.a. rimasta intimata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2014
Il Presidinte

Il Consigliere est.

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