Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18015 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 04/07/2019), n.18015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30152-2017 proposto da:

N.C., G.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A.

VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato NATALI IRTI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ARNAUD;

– ricorrenti –

contro

D.S.M.C., G.S., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato

LAURA PIERALLINI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORENZO SPERATI;

– controricorrenti –

e contro

M.A., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3975/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – G.G. e N.C. propongono ricorso per cassazione per tre mezzi, nei confronti di D.S.M.C., G.S. e M.A., quale tutore dell’interdetto G.M., nonchè del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma e presso la Corte di cassazione, contro la sentenza del 14 giugno 2017 con cui detta Corte d’appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essi proposto avverso la sentenza del locale Tribunale dichiarativa della menzionata interdizione.

2. – D.S.M.C. e G. Simonetta resistono con controricorso illustrato da memoria.

Gli altri intimati non spiegano difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene tre motivi volti a denunciare:

a) violazione e falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la tardività del proposto appello in ragione dell’inapplicabilità della sospensione feriale all’impugnazione contro la sentenza dichiarativa dell’interdizione;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 404 e 414 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dal momento che l’interdetto avrebbe conservato integre le proprie funzioni cognitive;

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 404 e 414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nuovamente per essere stata pronunciata l’interdizione.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. E’ manifestamente infondato il primo motivo.

La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, reca la generale previsione di sospensione dei termini nel periodo feriale.

La stessa legge, successivo art. 3, soggiunge che: “In materia civile, l’art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’ordinamento giudiziario30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, nonchè alle controversie previste dagli artt. 429 e 459”.

L’ordinamento giudiziario, art. 92, cui la norma rinvia, è così formulato: “Durante il periodo feriale del magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.

La tesi dei ricorrenti si compendia in ciò, che il riferimento della norma “ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia… di interdizione” dovrebbe essere riferito alla sola fase processuale antecedente la pronuncia della sentenza di interdizione giacchè “dopo l’emanazione della sentenza… la “ritardata trattazione” non produce alcun pregiudizio”.

La tesi è destituita di fondamento sia sul piano letterale che su quello della ratio:

-) sul piano letterale, difatti, la norma accomuna una pluralità di “cause civili relative”, tra le quali quelli “di opposizione all’esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”, nei cui riguardi la sospensione non si applica senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio (v. p. es. per le cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento, Cass. 15 gennaio 2016, n. 622; Cass. 24 maggio 2010, n. 12625; Cass. 19 giugno 2003, n. 9807; Cass. 21 marzo 1995, n. 3252; per le opposizioni esecutive Cass. 16 luglio 2015, n. 14972); un diverso orientamento, come è noto, si applica al procedimento per convalida di sfratto (v. p. es. tra le tante Cass. 27 maggio 2010, n. 12979), ma tale orientamento si giustifica in ragione della peculiarità del procedimento per convalida, articolato in due fasi rigidamente separate, la prima delle quali destinata a concludersi alternativamente con la pronuncia dell’ordinanza di convalida di licenza o sfratto, idonea al giudicato, ovvero, eventualmente, con l’ordinanza provvisoria di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., anch’essa dotata di una del tutto particolare stabilità;

-) sul piano della ratio, poi, si risolve in una mera petizione di principio l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’esigenza di celerità che presiede alla disciplina dell’esclusione della sospensione feriale verrebbe meno con la pronuncia della sentenza di interdizione pronunciata dal Tribunale, giacchè, al contrario, l’urgenza di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’interdizione permane anche dopo la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda, tanto più che detta sentenza è destinata a produrre effetti erga omnes dal momento della pubblicazione, ex art. 421 c.c., in deroga alla regola generale secondo cui le pronunce costitutive, quale quella di interdizione, producono effetto soltanto dal momento del passaggio in giudicato.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di pronunciarsi, sia pur incidentalmente, per l’esclusione dell’applicabilità della sospensione feriale al termine di impugnazione della sentenza di interdizione.

E’ stato difatti affermato che: “In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che, per i procedimenti indicati nell’ord. giud., art. 92, pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 1990) ma anche che le categorie (sempre più numerose) sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione. Con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come (e senza pretesa di esaustività) avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione (a norma degli artt. 712 c.c., e ss., espressamente richiamati dall’art. 720-bis, comma 1), non anche ai provvedimenti a carattere gestorio… come, ad esempio, quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno” (Cass. 13 gennaio 2017, n. 784).

Non sono inoltre richiamati a proposito, a conforto della tesi sostenuta nel motivo, gli artt. 3 e 24 Cost.: quanto all’art. 3,non è dato comprendere quale sarebbe il tertium comparationis; quanto all’art. 24, è agevole osservare che l’esclusione della sospensione non pregiudica affatto il diritto di azione, ma impone semplicemente all’avvocato lo sforzo di diligenza non più che ordinario consistente nel documentarsi sul dato normativo, così da comportarsi di conseguenza.

5.2. – Sono inammissibili il secondo ed il terzo motivo, che in effetti non hanno nulla a che vedere con la sentenza impugnata e si rivolgono piuttosto contro la sentenza del Tribunale che ha pronunciato l’interdizione.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

7. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di D.S.M.C. e G.S., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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