Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18015 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS s.p.a, in persona del legale rappresentante pro

tempore; COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli, depositata in data

10 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.G. ha impugnato per cassazione l’ordinanza, depositata il 10 ottobre 2008, con la quale il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione che egli aveva proposto avverso una cartella esattoriale per Euro 264,62, emessa per violazioni al codice della strada;

che, ad avviso del Giudice di pace, posto che la notifica della cartella era avvenuta il 29 luglio 2008 mentre il deposito del ricorso era stato effettuato in data 8 settembre 2008, l’opposizione doveva reputarsi tardiva perche’ proposta oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla legge;

che il ricorrente con un unico motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22 bis e 23, nonche’ dell’art. 615 cod. proc. civ.;

che, sostiene il ricorrente, al procedimento di opposizione a cartella esattoriale si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e quindi il ricorso era stato tempestivamente depositato;

che il ricorrente formula in proposito il seguente quesito di diritto: dica l’Ecc.ma S.C. 1) se il termine di trenta giorni per proporre opposizione a cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzione afferente il C.d.s. rimanga sospeso per il periodo feriale (1 agosto – 15 settembre); 2) se la ordinanza del Giudice di pace come impugnata sia stata emessa in violazione e/o falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e della L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 22 bis, e art. 23, nonche’ dell’art. 615 c.p.c.; 3) dica la S.C. se la disciplina della sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969 si applica anche per la proposizione del ricorso in opposizione a cartella esattoriale nell’ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 24 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perche’ il ricorso e’ manifestamente fondato.

Il ricorso e’ innanzitutto ammissibile (Cass., n. 28147 del 2008).

Esso e’ anche fondato, giacche’, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimita’ di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 204 bis C.d.S., e non in quello di trenta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata. Tale conclusione, peraltro, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresi’ quella piu’ consona ai valori costituzionali dell’effettivita’ della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione dell’infrazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, giacche’ la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza – l’omessa notificazione del verbale – che e’ imputabile alla sola Amministrazione, finirebbe per favorire, con riferimento al termine perentorio per impugnare, la stessa amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che e’ chiaramente incolpevole dell’omissione” (Cass., n. 17312 del 2007).

Come corollario di tale principio deve poi rilevarsi che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, “in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il termine per impugnare in sede giurisdizionale il verbale di accertamento, trattandosi dell’esperimento di un rimedio alternativo al ricorso amministrativo, e’ il medesimo previsto per tale ricorso, e cioe’ di sessanta giorni, ed e’ sospeso durante il periodo feriale” (Cass., n. 13127 del 2004).

Ne consegue che, risultando dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorso e’ stato depositato prima del decorso del termine di sessanta giorni, lo stesso deve essere considerato tempestivamente proposto”;

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che occorre innanzitutto ribadire che avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione dichiara la inammissibilita’ della stessa per tardivita’, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 e’ esperibile il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008);

che non puo’, in proposito, essere condiviso il diverso orientamento di recente espresso sul punto dalla Sezione Lavoro di questa Corte, la quale, con sentenza n. 4355 del 2010, ha ritenuto che anche dette ordinanze siano appellabili e non ricorribili in cassazione sulla base del rilievo che, pur se, in base al tenore letterale del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 non risulta inciso la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2003, che, con la disciplina dettata dal ricordato D.Lgs., il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione della normativa in questione, quale evidenziato nella relazione ministeriale allo schema del decreto – delegato;

che, invero, prevedendo il citato art. 23, comma 1, espressamente la non impugnabilita’ dell’ordinanza che dichiara la inammissibilita’ dell’opposizione tardivamente proposta – dalla quale discende la ricorribilita’ per cassazione della stessa, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo -, non vi e’ luogo ad applicare ulteriori criteri interpretativi, desumibili dalla presunta volonta’ del legislatore di rendere appellabili tutti i provvedimenti adottati nel procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che, peraltro, la residua previsione della ricorribilita’ per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., quanto alle ordinanza emesse ai sensi dell’art. 23, comma 1, non appare priva di ragionevolezza, posto che, avendo il legislatore delegato, sulla base delle previsioni della legge di delegazione, introdotto il doppio grado di giudizio per le opposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 la previsione dell’appellabilita’ anche per le ordinanze che, in limine litis, accertano e dichiarano la tardivita’ dell’opposizione prima ancora della instaurazione del contraddittorio, e non rientrando una simile ipotesi tra quelle per le quali il giudice d’appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., l’opponente verrebbe privato della possibilita’ di far valere le proprie ragioni in un giudizio articolato in due gradi;

che, quindi, la prospettata interpretazione secondo cui anche le ordinanze L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1 dovrebbero essere ritenute appellabili, non solo non appare conforme con la lettera della legge, ma, al fine di privilegiare una non esplicitata intenzione di rendere ogni provvedimento appellabile, finirebbe con l’introdurre nel sistema processuale proprio del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, una limitazione del diritto alle parti al doppio grado di giurisdizione che, pur se non costituzionalizzato, proprio con la previsione dell’appellabilita’ delle ordinanze di cui al quinto comma del medesimo art. 23 e di tutte le sentenze, appare avere ispirato la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006;

che, pertanto, ribadita l’immediata ricorribilita’ per cassazione delle ordinanze di inammissibilita’ adottate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli, il quale procedera’ a nuovo esame dell’opposizione nonche’ alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di pace di Napoli.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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