Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18014 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 04/07/2019), n.18014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21085-2017 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 145,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MAZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato UMBERTO TOMBARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5182/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione per un unico mezzo illustrato da memoria, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., contro la sentenza del 20 marzo 2017 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’appello spiegato dalla stessa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. avverso la sentenza del locale Giudice di pace che aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell’importo di Euro 200,00, oltre accessori, per aver pagato a soggetto non legittimato un assegno di traenza non trasferibile tratto su Unipol Banca S.p.A. a titolo di indennizzo dei danni patiti dal beneficiario dell’assegno medesimo in conseguenza di un sinistro stradale.

2. – Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, laddove il Tribunale aveva ritenuto Poste Italiane S.p.A. esente da responsabilità nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile ad un illegittimo prenditore con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, e dell’art. 1992 c.c., comma 2, nella parte in cui aveva negato la responsabilità della società appellata, nella sua veste di banca negoziatrice dell’assegno in discorso.

Sostiene in particolare la ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità di detta disposizione, la quale, secondo la stessa ricorrente, configurerebbe un “responsabilità dell’istituto indipendente dalla colpa”, muovendo dall’assunto secondo cui Unipolsai Assicurazioni S.p.A. avrebbe ricoperto la posizione di banca trattaria, mentre, al contrario, l’assegno in discorso era tratto su Unipol Banca S.p.A., entità giuridicamente distinta da essa.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente infondato.

Per il tramite della denuncia di erronea ricognizione della fattispecie da parte del giudice di merito, il quale aveva erroneamente attribuito a Unipolsai Assicurazioni S.p.A. la veste di banca trattaria, tale società sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., della legge assegni, art. 43, il quale porrebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale non lascerebbe “alcun spazio di esenzione da responsabilità per l’istituito addetto alla negoziazione del titolo che abbia pagato a soggetto diverso dall’intestatario” (così a pagina 5 del ricorso).

Ma le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che la responsabilità della banca non trattaria per la negoziazione di assegno non trasferibile ha natura contrattuale e non dà luogo ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477; Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12478).

Sicchè l’errore addebitato al Tribunale è insussistente, avendo il giudice di merito accertato, in conformità alla corretta lettura del citato art. 43 ed insindacabile in questa sede, che Poste Italiane S.p.A. aveva proceduto all’identificazione dell’intestatario dell’assegno, che non presentava esteriormente segni di alterazione, mediante due documenti di riconoscimento, con l’ulteriore conseguenza che essa aveva correttamente proceduto al pagamento del titolo.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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