Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18013 del 21/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 21/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22551-2013 proposto da:

INTERALPI DI SINIGIANI MARCO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ELENA RIBALDONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MATTEO PERUZZO, ENRICO PENAGLIA;

– ricorrente –

contro

DEL GAP COSTRUZIONI SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato ALBERICO MARRACINO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORSOLA ACCARDO;

– controricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 353/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 105/2010 il Tribunale di Verbania sez. dist. di Domodossola respinse l’opposizione proposta da DEL GAP Costruzioni contro un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di S.M., titolare della ditta Interalpi come corrispettivo di lavori edili ferroviari effettuati tra novembre 2006 e ottobre 2007.

La DEL GAP impugnò tale decisione e la Corte d’Appello di Torino con sentenza 20.2.2013, in riforma della stessa, revocò il decreto opposto rigettando sia la domanda del S. che quella riconvenzionale spiegata dalla società DEL GAP, avendo rilevato di ufficio la nullità del contratto tra le parti: secondo la Corte torinese, dalle dichiarazioni dell’appellante in udienza e da un fax del 2007 emergeva l’esistenza di un appalto pubblico stipulato tra la Rete Ferroviaria Italiana spa (stazione appaltante) e la DEL GAP Costruzioni per la manutenzione della linea (OMISSIS) e di conseguenza il contratto intercorrente tra le parti in lite era pertanto da inquadrarsi nello schema del subappalto, come tale soggetto ad autorizzazione necessaria da parte della stazione appaltante, nel caso in esame non provata.

La ditta Interalpi ricorre per Cassazione per due motivi a cui resiste la DEL GAP Costruzioni con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. svolgendo una articolata critica sul ragionamento presuntivo utilizzato dalla Corte d’Appello per ritenere che si fosse in presenza di un subappalto concluso nell’ambito di un appalto pubblico in violazione di norme imperative perchè mai autorizzato. Soffermandosi sulle circostanze valorizzate dalla Corte d’Appello (le dichiarazioni rese dall’appellante e il contenuto di un fax del 13.3.2007), la ricorrente evidenzia l’assenza di gravità e precisione, requisiti che devono necessariamente caratterizzare gli elementi presuntivi.

1.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 2729 c.c., comma 2 in relazione all’art. 2725 c.c., comma 2, art. 2724 c.c., n. 3, art. 2721 c.c., commi 1 e 2, rilevando in particolare che la Corte d’Appello non avrebbe potuto desumere l’esistenza di un appalto pubblico da presunzioni, trattandosi di contratto soggetto alla forma scritta sotto pena di nullità ed ostandovi dunque il divieto di legge previsto per la prova testimoniale.

2.1 Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall’esame di quest’ultima censura, che va dichiarata infondata.

Come ripetutamente affermato da questa Corte – ed il principio va oggi ribadito – i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo…. (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015 Rv. 634413; Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001 Rv. 543182; Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 02/07/1997 Rv. 505666 proprio con riferimento all’ipotesi in cui sia richiamato come fatto storico un contratto stipulato tra un a delle parti e una P.A.; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 3351 del 07/04/1987 Rv. 452389 Sez. 3, Sentenza n. 363 del 20/01/1982 Rv. 418060).

Nel caso di specie ricorre proprio tale ipotesi perchè il contratto di appalto tra la Del Gap Costruzioni e Rete Ferroviaria Italiana spa (terzo), la cui esistenza a monte è stata rilevata dalla Corte d’Appello, non è stato affatto considerato come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti (e lo sottolinea a chiare lettere la stessa ricorrente a pag. 6), ma unicamente come fatto storico influente sulla decisione del processo (vertente esclusivamente sulla pretesa creditoria della ditta Interalpi nei confronti di Del Gap Costruzioni).

La dedotta violazione di legge dunque non si rinviene.

2.2 Infondato è anche il primo motivo.

Premesso che, contrariamente a quanto sostiene la ditta ricorrente, la questione della nullità del contratto, venne sottoposta al contraddittorio delle parti mediante invito alla trattazione, come dà atto la stessa sentenza impugnata a pag. 1, osserva il Collegio che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009 Rv. 607382; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003 Rv. 567551; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015 Rv. 634118).

Ebbene, nel caso che ci occupa il vizio di motivazione non è stato neppure dedotto (nè poteva esserlo, per l’applicabilità alla fattispecie della nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ammette solo “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

Pertanto, neanche tale censura coglie nel segno, risolvendosi unicamente in una alternativa valutazione del ragionamento presuntivo adottato dalla Corte torinese con adeguata motivazione (v. pagg. 2 e 3).

3 In conclusione il ricorso va rigettato con addebito di spese alla parte soccombente, restando assorbito l’esame del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Ritenuto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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