Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18013 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo

Emilio n. 57, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Bilotta (Studio

Legale dell’Avvocato Marcello Greco), rappresentato e difeso

dall’Avvocato Vetere Salvatore per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono

domiciliati;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Castrovillari, depositata

in data 21 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.A. ha impugnato per cassazione l’ordinanza in data 21 luglio 2008, con la quale il Giudice di pace di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 da lui proposto avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Cosenza il 9 giugno 2008, notificata il successivo giorno 13 giugno;

che il Giudice di pace ha rilevato che, essendo stato depositato il ricorso in opposizione in data 14 luglio 2008, l’opposizione doveva considerarsi tardiva perche’ proposta oltre il termine di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1;

che il ricorso, notificato alla Prefettura di Cosenza e al Ministero dell’Interno, si fonda su un unico motivo, con il quale viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che, ad avviso del ricorrente, il Giudice di pace avrebbe errato in quanto il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione scadeva il 13 luglio 2008, che cadeva di domenica, sicche’ il deposito dell’opposizione effettuato il successivo giorno 14 luglio doveva ritenersi tempestivo;

che il ricorrente formula in proposito il seguente quesito: “Il ricorso depositato il lunedi’ successivo alla domenica in cui altrimenti scadrebbe il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1 decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, deve ritenersi tempestivo e, conseguentemente, deve essere ritenuta illegittima ed erronea l’ordinanza del giudice di pace che ne dichiari l’inammissibilita’ per tardivita’ L. n. 689 del 1981, ex art. 23?”;

che le intimate amministrazioni hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso per mancanza del requisito di autosufficienza e per inidoneita’ del quesito di diritto formulato al termine della esposizione dell’unico motivo di ricorso;

che, avviata la procedura di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 24 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile per quanto riguarda il Ministero dell’Interno e manifestamente fondato nei confronti della Prefettura di Cosenza.

Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e’ inammissibile. Il provvedimento impugnato era infatti un’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Cosenza, sicche’ unico soggetto legittimato nel giudizio di opposizione e’ l’autorita’ che quel provvedimento ha emesso.

Contrariamente a quanto eccepito dalle amministrazioni controricorrenti, il ricorso, ammissibile nei confronti della Prefettura, non si presenta privo del requisito dell’autosufficienza ed e’ corredato da idoneo quesito di diritto.

Il motivo e’ chiaramente fondato. Invero, posto che l’ordinanza ingiunzione e’ stata notificata il 13 giugno 2008, il termine di proposizione dell’opposizione, scadeva trenta giorni dopo e quindi il 13 luglio 2008; poiche’, peraltro, tale giorno cadeva di domenica, la scadenza del termine, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., comma 4, espressivo di un principio di carattere generale, applicabile a qualsiasi tipo di procedimento, doveva ritenersi prorogato al giorno non festivo successivo. E il ricorso e’, nel caso di specie, stato depositato il successivo 14 luglio 2008, e quindi tempestivamente”;

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, ulteriormente, va riaffermato che avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione dichiara la inammissibilita’ della stessa per tardivita’, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, e’ esperibile il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008);

che non puo’, in proposito, essere condiviso il diverso orientamento di recente espresso sul punto dalla Sezione Lavoro di questa Corte, la quale, con sentenza n. 4355 del 2010, ha ritenuto che anche dette ordinanze siano appellabili e non ricorribili in cassazione sulla base del rilievo che, pur se, in base al tenore letterale del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 non risulta inciso la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato D.Lgs., il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione della normativa in questione, quale evidenziato nella relazione ministeriale allo schema del decreto delegato;

che, invero, prevedendo il citato L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, espressamente la non impugnabilita’ dell’ordinanza che dichiara la inammissibilita’ dell’opposizione tardivamente proposta – dalla quale discende la ricorribilita’ per cassazione della stessa, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo -, non vi e’ luogo ad applicare ulteriori criteri interpretativi, desumibili dalla presunta volonta’ del legislatore di rendere appellabili tutti i provvedimenti adottati nel procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che, peraltro, la residua previsione della ricorribilita’ per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., quanto alle ordinanza emesse ai sensi dell’art. 23, comma 1, non appare priva di ragionevolezza, posto che, avendo il legislatore delegato, sulla base delle previsioni della legge di delegazione, introdotto il doppio grado di giudizio per le opposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, la previsione dell’appellabilita’ anche per le ordinanze che, in limine litis, accertano e dichiarano la tardivita’ dell’opposizione prima ancora della instaurazione del contraddittorio, e non rientrando una simile ipotesi tra quelle per le quali il giudice d’appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., l’opponente verrebbe privato della possibilita’ di far valere le proprie ragioni in un giudizio articolato in due gradi;

che, quindi, la prospettata interpretazione secondo cui anche le ordinanze L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, dovrebbero essere ritenute appellabili, non solo non appare conforme con la lettera della legge, ma, al fine di privilegiare una non esplicitata intenzione di rendere ogni provvedimento appellabile, finirebbe con l’introdurre nel sistema processuale proprio del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, una limitazione del diritto alle parti al doppio grado di giurisdizione che, pur se non costituzionalizzato, proprio con la previsione dell’appellabilita’ delle ordinanze di cui al quinto colonia del medesimo art. 23 e di tutte le sentenze, appare avere ispirato la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006;

che, pertanto, ribadita l’immediata ricorribilita’ per cassazione delle ordinanze di inammissibilita’ adottate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Interno ed accolto, perche’ manifestamente fondato, nei confronti della Prefettura di Cosenza;

che il provvedimento impugnato va quindi cassato con rinvio ad altro Giudice di pace di Castrovillari, il quale procedera’ a nuovo esame dell’opposizione, nonche’ alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno; accoglie il ricorso nei confronti della Prefettura di Cosenza; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di pace di Castrovillari.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

 

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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