Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18012 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 783-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ABB SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo STUDIO

PIROLA PENNUTO ZEI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA RUSSO giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

SACEM SARDA COSTRUZIONI & MONTAGGI INDUSTRIALI SRL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2008 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI IACONO per delega

dell’Avvocato RUSSO che si riporta al controricorso e memoria

depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha riscontrato, in base a liquidazione automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis del modello 760 U 2002 per l’anno di imposta 2001, che la Sacem – Sarda Costruzioni e Montaggi Industriali s.r.l., incorporata poi nella ABB s.p.a., aveva indicato una eccedenza di imposta IRAP dalla precedente dichiarazione di Euro 38.298, di cui – al netto di una compensazione già operata quantificata in Euro 4.306 – un credito di Euro 33.992 riportato all’anno successivo; essendo stato invece utilizzato già in compensazione l’anno precedente l’importo di Euro 23.498 e non quello di Euro 4.306 erroneamente esposto, ne risultava un credito IRAP indebitamente fatto valere, che veniva iscritto a ruolo con sanzioni e interessi, ciò cui seguiva notifica di cartella di pagamento alla società.

La società ha impugnato nei confronti dell’agenzia la cartella e l’adita commissione tributaria provinciale di Milano la ha annullata.

La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano.

Avverso questa decisione l’agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale la ABB s.p.a. ha svolto difese con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito di diritto, l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di motivazione della sentenza (seppur non indicate in ricorso, si comprende dai richiami giurisprudenziali ivi contenuti trattarsi sostanzialmente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). Sostiene che, a fronte di dette norme che impongono l’esposizione, seppur concisa, dei motivi in fatto e in diritto della decisione, la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione solo apparente, nella parte in cui – a fronte dell’esposizione dettagliata nell’appello della rettifica operata dall’Ufficio in sede di controllo automatizzato e delle scaturigini, quindi, di un effettivo utilizzo di un credito IRAP non esistente – la stessa motivazione si risolverebbe nell’espressione per cui “dall’appello dell’ufficio non sono emersi nuovi determinanti elementi, tali da poter inficiare la decisione dei giudici di prime cure”.

2. – Il motivo è fondato. Nel caso di specie, la sentenza impugnata (alla p. 2, con prosecuzione alla p. 3) contiene come sua motivazione la sola seguente espressione: “Questo giudice, esaminati gli atti, rilevato che dall’appello dell’ufficio non sono emersi nuovi determinanti elementi, tali da poter inficiare la decisione dei giudici di prime cure, che pertanto non merita censura alcuna, ritiene la stessa pienamente condivisibile e, quindi, da confermare”, cui segue altra frase circa l’opportunità della compensazione delle spese.

A fronte di ciò, l’agenzia lamenta la mancata esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire alla tesi avanzata dalla parte contribuente, disattendendo le questioni prospettate dall’agenzia, rilevando come non possa essere considerata “motivazione”, se non apparente, la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti, seppur recepita nella sentenza di primo grado, con conseguente nullità della sentenza oggetto di ricorso per cassazione.

Osserva in argomento la corte che, come recentemente affermato dalle sezioni unite (n. 642 del 2015), nel processo civile ed in quello tributario la sentenza la cui motivazione (motivazione “per relationem”) si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive.

Ciò posto, non può tuttavia essere considerata “motivazione” la mera adesione acritica da parte del giudice di appello alla sentenza di primo grado, in particolare quando, come nel caso di specie, la tesi seguita dalla prima sentenza non sia nemmeno enunciata nel provvedimento nè risulti posta a confronto, neppure implicitamente, con le argomentazioni sottoposte dalla parte (nel caso di specie, con l’appello). Non costituisce infatti “motivazione” della sentenza il mero richiamo, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi opposta, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Specificamente, si è affermato (cfr. sez. 6 – 5, n. 28113 del 2013) che è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza nell’impianto motivazionale della sentenza di alcuno dei momenti logici necessari configura un “vulnus” al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, vizio che può spaziare, secondo la gravità, dall’insufficienza logica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 134 del 2012), fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 (cfr. sez. 5, n. 12664 del 2012 e sez. 1, n. 28663 del 2013).

Nel caso di specie non solo non viene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell’atto cui la sentenza fa rinvio, ma manca ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi prospettata nella precedente sentenza, rendendosi impossibile di apprezzare l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione di appello. Ne deriva la mera apparenza di motivazione rilevante come omissione di essa con conseguenziale nullità della sentenza per “error in procedendo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. – Deve peraltro rilevarsi (cfr. ad es. sez. 1, n. 28663 del 2013, cit., e sez. lav. n. 23989 del 2014) che questa corte, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c., anche in presenza dell'”error in procedendo” che ricorre nel caso di motivazione solo apparente, sempre che si tratti di questioni che non richiedano ulteriori accertamenti in fatto.

Nel caso di specie, però, trattandosi di dover apprezzare l’effettuazione di una compensazione IRAP e di un riporto di eccedenza, ai fini della valutazione circa l’effettivo indebito utilizzo o meno del credito IRAP, trattasi di approfondimenti fattuali che esulano dalla mera valutazione giuridica, i quali vanno effettuati dal giudice di merito.

4. – Con il secondo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito, la parte contribuente denuncia solo in via subordinata rispetto all’eventuale mancato accoglimento del primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficienza di motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.

5. – L’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui spetta fornire nuova e congrua motivazione nonchè provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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