Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18012 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 04/07/2019), n.18012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 295/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza dell’1
1/12/2018 nel procedimento vertente tra:
D.I.S., da una parte;
e
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, dall’altra;
ed iscritto al n. 14137/2018 R.G. di quell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI
VINCENZO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Aosta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Torino propone richiesta di regolamento di competenza, nel giudizio di appello proposto da D.I.S. contro la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Aosta che aveva rigettato la sua opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 1, richiamando la decisione del Tribunale di Aosta che aveva declinato la competenza in favore di quello di Torino e rilevato che non vi è ultrattività della deroga della regola del foro erariale, prevista solo per il primo grado innanzi al Giudice di Pace.
Il PG ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Aosta richiamando il principio espresso da S.U. secondo il quale “ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti di appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato” (ord. n. 23285 del 18.11.2010 ed in senso conforme sez.6-2 n. 185 del 12.1.2015, n. 4426 del 23.2.2018, n. 5249 del 6.3.2018).
Il Collegio, premesso che è stata acquisita attestazione telematica del Tribunale di Torino circa la sospensione per regolamento di competenza, comunicata ed accettata dalle parti il 12.12.2018, rilevato che il Tribunale di Aosta, in sede di appello a sentenza del Giudice di Pace di quella città avverso violazione del C.d.S., aveva dichiarato l’incompetenza per essere competente il Tribunale di Torino, che, adito a seguito di riassunzione del D.I., ha richiesto il regolamento di competenza, condivide e fa proprie le argomentazioni del PG, accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Aosta.
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Aosta, cui rimette la causa, previa riassunzione nei termini di legge.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019