Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18012 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.U., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio

n. 107, presso lo studio dell’Avvocato Annalisa Pucillo,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ARIA Alfredo per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M. o M., S.F., elettivamente

domiciliate in Roma, via Tacito n. 41, presso lo studio dell’Avvocato

Maurizio Morganti, rappresentate e difese dall’Avvocato CIRILLO Pia

per procura speciale atto notaio Cappelli del 5 dicembre 2007, rep.

36499;

– controricorrenti –

nonche’ nei confronti di:

B.F., S.A.;

– intimati —

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1606/07,

depositata in data 11 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.U. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che, giudicando sull’appello proposto dal medesimo ricorrente nonche’ da B.F. e S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14332/03 – che aveva dichiarato l’inefficacia del testamento olografo datato 3 dicembre 1992, apparentemente redatto da S.U. e pubblicato il 26 gennaio 1994, con cui venivano nominati eredi universali la moglie B.F. e il pronipote S.U., aveva dichiarato aperta la successione legittima dello stesso S.U., e aveva dichiarato M. e S.F. eredi del de cuius per la quota di un dodicesimo ciascuno -, ha accertato l’apocrifia del testamento datato 3 dicembre 1992 e ha confermato per il resto la sentenza di primo grado;

che la Corte d’appello ha ritenuto ininfluenti le prove articolate dagli appellanti e ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. circa la apocrifia della indicata scheda testamentaria, rilevando, in particolare, che tali conclusioni resistevano alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte;

che il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, rubricato insufficiente motivazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dolendosi, da un lato, della mancata ammissione delle prove richieste e, dall’altro, della adesione della Corte d’appello alle conclusioni del c.t.u.;

che il ricorso e’ stato notificato a M. e S.F. e non anche a B.F. e S.A.;

che hanno resistito, con controricorso, S.M. e S.F.;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ. finalizzata a disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della B. e di S.A., con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 17 aprile 2009 e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle indicate parti, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza;

che il ricorrente ha effettuato nel termine stabilito l’integrazione del contraddittorio (vedi avvisi di ricevimento in atti);

che, avviatasi nuovamente la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 8 gennaio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“L’unico motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., e’ inammissibile in quanto non risulta formulato il prescritto quesito di diritto. E’ inammissibile anche per la parte in cui denuncia il vizio di motivazione insufficiente in quanto manca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso che, come affermato dalle Sezioni U-nite con sentenza n. 20603 del 2007, deve consistere in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.

In ogni caso, le proposte censure, relativamente alla motivazione, si risolvono nella pretesa di una nuova valutazione di circostanze gia’ adeguatamente e congruamente valutate dalla Corte d’appello di Milano, con riferimento sia alla irrilevanza della richiesta prova testimoniale, sia alla idoneita’ della consulenza tecnica d’ufficio a dare conto delle ragioni della accertata apocrifia del testamento in data 3 dicembre 1992, sia alle contestazioni formulate dal consulente tecnico di parte, che vengono esaminate dalla Corte d’appello e ritenute inidonee ad evidenziare vizi logici della relazione del c.t.u..

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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