Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18011 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18011 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
t41- e KLOCUTOR tr21/4
sul ricorso 15734-2012 proposto da:

MONTONE

ROSANNA

MNTRNN69L66L219A,

domiciliata in ROMA,
CASSAZIONE,

elettivamente

PIAZZA CAVOUR presso la

rappresentata e difesa dall’avvocato

ZOPPOLATO ADRIANO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente
contro
MAGDA N. NAGGAR, quale Curatore Speciale della minore
2013
1652

Selenia Puglisi, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE;
– controrícorrente contro
PUGLISI

FRANCESCO,

PROCURATORE

GENERALE

DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA REPUBBLICA DI TORINO,

Data pubblicazione: 24/07/2013

VIGNA LIVIO, PUGLISI GIACOMA, VESPO STELLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 488/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO del 28/02/2012, depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL
CORE.

consiglio del 26/02/2013 dal Consigliere Relatore

Il Collegio
Rilevato che nel procedimento R.g. 15734/2012 del 2012
risulta effettuato avviso d’udienza a mezzo fax, oltre che
alla notificazione presso la cancelleria di questa Corte,
ma non risulta alcun riscontro dell’invio e della ricezione

considerato che ai sensi dell’art. 366 secondo comma, così
come modificato dall’art. 25 comma l lettera i), n.1)
183 del 2011, anche in caso di mancata elezione di
domicilio in Roma non è mezzo adeguato di comunicazione
dell’avviso di udienza la notificazione di esso presso la
cancelleria della Corte quando sia stato indicato in
diritto di posta elettronica certificata;
ritenuto che la disposizione debba essere integrata con la
previsione più generale della facoltà della cancelleria di
procedere agli avvisi a mezzo fax (art. 136 ultimo comma
cod. proc. Civ.) soprattutto in considerazione della
mancanza della P.E.C. presso codesta Corte, come affermato
in Cass. N.(9 013 che si riproduce: in tema di giudizio di
cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 cod.
proc. civ. introdotte dall’art. 25 della legge 12 novembre
2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte e la relazione, di cui
all’art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono

del fax predetto;

essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove
non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell’art. 136,
terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale
la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di
cassazione (Cfr anche S.U. 10143 del 2012), ritenuto,

sia stato indicato indirizzo di posta elettronica e numero
di fax non si possa procedere alla mera notificazione
presso la Cancelleria di questa Corte;
P.Q.M.
Dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
2orne, 2c/c)423

pertanto che in caso di mancata elezione di domicilio, ove

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