Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18011 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7267-2014 proposto da:

COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

ISAC DI S.N. SNC;

– intimato –

nonchè da:

ISAC DI S.N. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MAURO VIVALDI con studio in LIVORNO VIA RICASOLI 118 (avviso postale

ex art. 135), giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO giusta

delega in calce;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FALVO D’URSO per delega

dell’Avvocato VIVALDI che ha chiesto il rigetto;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbimento dell’esame del principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di Bibbona, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per le annualità 2005 e 2006 relativamente ad immobili della parte intimata, che sulla base della sola adozione del piano regolatore, venivano ritenuti avere finalità edificatoria.

La ctp rigettava il ricorso della contribuente, mentre la CTR ne accoglieva in parte l’appello, ritenendo non dovuti interessi e sanzioni relativamente all’imposta comunale richiesta, per obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, il comune di Bibbona, sulla base di un unico motivo, resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un unico motivo la parte contribuente, al quale replica l’ente locale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, nonchè del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, nella presente vicenda, ad avviso del comune ricorrente, non sussistevano le obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, che avevano indotto i giudici d’appello a procedere, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, alla non applicazione delle sanzioni, e degli interessi, per il mancato adempimento spontaneo all’obbligo giuridico tributario, in quanto il rilievo fiscale della cd. edificabilità di fatto, ai fini ICI, era già predicato dalla giurisprudenza maggioritaria del tempo nel quale l’adempimento doveva avere luogo, e cioè nel 2005 e 2006, mentre a livello normativo, il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), aveva provveduto a interpretare autenticamente il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi specifici.

Il ricorso è fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo” (Cass. n. 4685/2012, 14142/2013). Volendo fare “buon governo” dell’esposto insegnamento alla fattispecie oggetto di controversia, deve rilevarsi come all’epoca dei fatti di causa (anno d’imposta 2005 e 2006 con termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI al giugno 2006 e giugno 2007), pur sussistendo un orientamento secondo il quale la qualifica di area edificabile presupporrebbe, anche ai fini fiscali, che le procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici siano perfezionate, può ritenersi che fosse, invece, prevalente in giurisprudenza l’orientamento che riteneva, edificabile l’area inserita in un P.R.G. anche in assenza di strumenti attuativi, per come espresso nel pronunciamento della S.C. n. 17045/2004 (ma vedi anche, Cass. n. 4381/2002, 17513/2002, e n. 17762/2002 sul concetto di edificabilità di un terreno in tema di Invim), in riferimento all’epoca dei fatti di causa (ed oggi definitivamente consolidatosi, v. Cass. n. 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014); in ogni caso, nella presente vicenda, è dirimente la sussistenza di un’esplicita norma d’interpretazione autentica, ossia il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), sulla base della quale non potevano sussistere dubbi sulla portata e l’ambito di applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), in tema di definizione di aree fabbricabili e di presupposto impositivo e base imponibile ICI, e che non consente di ritenere che all’epoca, sussistessero obiettive incertezze normative determinate anche dalla mancanza di orientamenti giurisprudenziali ovvero dal loro contrasto con la prassi amministrativa. Inoltre, nel corso del 2006, l’art. 11 quaterdecies, comma 16 è stato ulteriormente ribadito e precisato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 che ha esteso la rilevanza della sola previsione dello strumento urbanistico generale quale condizione rilevante ai fini della qualificabilità dei terreni come edificabili, ai fini ICI anche ai fini Iva, dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi, con indicazione dello specifico momento al quale avere riguardo per ritenere integrata la previsione dell’edificabilità di un terreno (cioè, la semplice adozione dello strumento di pianificazione generale). Venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale la controricorrente denuncia il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, relativamente alla congruità del valore accertato dall’ufficio, e alle altre censure specificamente indicate alle pp. 13 e 14 del controricorso e ricorso incidentale, i giudici d’appello avrebbero operato un acritico rinvio alla decisione di primo grado, senza esplicitare i motivi dell’adesione e della valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame.

Il vizio denunciato è infondato relativamente alla mancata giustificazione della maggior pretesa del comune, in quanto, i giudici d’appello hanno rilevato come, indipendentemente dall’incremento della volumetria, la nuova previsione urbanistica generale consentiva la riqualificazione funzionale e distributiva sull’intera superficie del lotto della capacità edificatoria, attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti (fatiscenti), e la possibilità di costruire un nuovo complesso turistico alberghiero, come da progetto già presentato dalla parte contribuente.

In riferimento, invece, alla doglianza sulla mancata esplicitazione delle ragioni di conferma della pronuncia di primo grado (relativamente alle restanti censure di cui alla p. 5 della sentenza impugnata) e sulla mancata valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame, il motivo di ricorso incidentale è da accogliere. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, che “E legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15483/2008, 18625/2010, 11138/2011, 7347/2012, 28648/2015, secondo la quale “La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente”, secondo Cass. sez. un. n. 642/2015 occorrerebbe almeno riprodurre gli atti ai quali si aderisce, per poter ritenere la motivazione sussistente, non essendo richiesta nè l’originalità dei contenuti nè delle modalità espressive, ma nella sentenza impugnata, come si evince dalla p. 5, tutto ciò è mancante, nè, le motivazioni dei giudici di primo grado, ovvero le ragioni difensive delle parti, risultano riportate nella parte narrativa della sentenza).

Va, conseguentemente accolto l’unico motivo del ricorso principale, e nei limiti sopra esposti l’unico motivo di ricorso incidentale, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione, affinchè esamini e decida sulle residue censure proposte dalla contribuente appellante, nei limiti appena esposti, nonchè anche sulle spese del presente grado di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie l’unico motivo del ricorso principale e nei limiti di cui in parte motiva, l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA