Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18011 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 04/07/2019), n.18011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20161-2018 proposto da:

BRIO BAR DI L.M. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CARDARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO

ZAZA D’AULISIO;

– ricorrente –

contro

LE.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3577/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Brio Bar di L.M. & C. snc propone ricorso per cassazione contro Le.Ma., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 29.5.2017, che ha respinto il suo appello alla sentenza del Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, che, in parziale accoglimento della domanda possessoria proposta da Le.Ma., aveva ordinato l’eliminazione del cordolo sulla copertura lato (OMISSIS) e parallelamente alla veranda ed alla finestra della cucina, l’abbassamento del colmo della falda, l’eliminazione della scolina in muratura, il ripristino del canale di gronda o la sagomatura con maggiore profondità.

Per quanto ancora interessa la sentenza ha escluso la tardività dell’azione e confermato la lesione del possesso.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla eccezione di tardività; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e degli artt. 2697 e 1170 cc.

Le parti hanno presentato memorie.

Ciò premesso, si osserva:

Quanto al primo motivo, va osservato che, a seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante avendo la sentenza specificato, a pagina tre, sulla scorta della ctu che la limitazione della visuale e della luminosità erano riferibili ai lavori eseguiti nel 2003, intervento del tutto nuovo ed autonomo, come tale idoneo a dare luogo alla lamentata lesione possessoria, rispetto a lavori pregressi, antecedenti all’acquisto della proprietà da parte della società appellante.

Quanto al secondo motivo lo stesso è genericamente formulato e non argomentato e sotto l’apparente denunzia di violazioni di legge tenta un inammissibile riesame del merito rispetto ad una sentenza che ha accertato la non perfetta tenuta della impermealizzazione della falda di copertura e dell’assetto della scolina e la riduzione di luce e veduta derivata dai lavori.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3700 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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