Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18011 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., R.A., Z.A., domiciliati

in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentati

e difesi dall’Avvocato SAPPA Daniela per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G. e M.F., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio

dell’Avvocato D’Onofrio Gianfranco, dal quale sono rappresentati e

difesi, unitamente all’Avvocato Massimo Pozza, per procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

MA.GI., B.A.M., L.P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 966/06,

depositata in data 5 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5 giugno 2006, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da M. G. e M.F. avverso la sentenza del Tribunale di Torino – che aveva dichiarato l’esistenza della servitu’ di passaggio pedonale e carraio a favore dei mappali (OMISSIS) di proprieta’ di R. e Z., ed a carico del mappale n. (OMISSIS) – ha dichiarato l’inesistenza della predetta servitu’ di passaggio e ha condannato gli appellati R.F., R. A. e Z.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

che la Corte dr appello ha ritenuto che la domanda riconvenzionale accolta dal Tribunale fosse tardiva, perche’ non proposta nel termine di venti giorni di cui all’art. 167 cod. proc. civ., ed ha altresi’ ritenuto che le risultanze istruttorie non consentissero di ritenere provata l’eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto della medesima servitu’ di passaggio per effetto di usucapione;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso R.F., R.A. e Z.A. sulla base di due motivi;

che hanno resistito, con controricorso, M.G. e M.F.;

che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono “violazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione soprattutto in punto riconvenzionale, non vertendosi nella fattispecie di domanda riconvenzionale ma di mera eccezione opponibile nel termine di cui all’art. 180 c.p.c.”;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano “errata e insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie”, essendo pervenuta la Corte d’appello ad escludere l’acquisto della servitu’ per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, sul rilievo che i testi escussi sia in sede possessoria che nel giudizio di primo grado non avrebbero fornito la prova del possesso pacifico ultraventennale;

che, con ordinanza n. 8614 del 2009, e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G., B. A.M. e L.P.S., nei confronti dei quali si era svolto il giudizio di appello;

che i ricorrenti hanno adempiuto nel termine all’uopo concesso;

che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva;

che, avviatasi la procedura ex art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 23 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Con riferimento ad entrambi i motivi, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ (art. 375 c.p.c., n. 5) , dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Si deve in ogni caso rilevare che le doglianze, in special modo quelle svolte nel secondo motivo di ricorso, si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali in ordine agli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, in relazione alle quali i ricorrenti si limitano peraltro a dedurre le diverse conclusioni cui erano pervenuti i giudici delle precedenti fasi, senza illustrare le ragioni per le quali la Corte d’appello sarebbe incorsa nel denunciato vizio nella attivita’ di ricostruzione del fatto sulla scorta delle risultanze istruttorie. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, in particolare, occorre ribadire che il primo motivo, con il quale e’ stata denunciato congiuntamente il vizio di violazione di legge e di contraddittorieta’ della motivazione, non si conclude ne’ con la formulazione del quesito, ne’ con la indicazione del fatto controverso, tale non potendo essere ritenuta la qualificazione come domanda riconvenzionale della richiesta, formulata dagli odierni ricorrenti all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado, di dichiararsi giudizialmente, ai sensi dell’art. 1079 c.c., l’esistenza della servitu’ di passaggio pedonale e carraio a favore dei mappali n. (OMISSIS) di proprieta’ dei convenuti in comune di (OMISSIS) a carico del fondo n. (OMISSIS) di proprieta’ degli attori;

che, quanto al secondo motivo, appare opportuno sottolineare come, oltre alla mancanza del momento di sintesi recante la specifica indicazione del fatto controverso, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., le censure dei ricorrenti, da un lato, attengano a questioni che non risultano trattate dalla sentenza impugnata e, dall’altro, si risolvano in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, piuttosto che nella evidenziazione di vizi logici della sentenza impugnata;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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