Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18011 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 01/06/2011, dep. 01/09/2011), n.18011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13302/2009 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

22/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. impugna con ricorso per cassazione affidato a 8 motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 22 agosto 2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo celebratosi innanzi al TAR Campania, ha determinato secondo equità in Euro 4.500,00 il danno non patrimoniale con riguardo a segmento eccedente la ragionevole durata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato non si è costituito.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, e richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, vincolante in sede nazionale lamentando inadeguata liquidazione del quantum debeatur, difforme dallo standard europeo di riferimento. Lamenta inoltre omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00.

I motivi, logicamente connessi, sono inammissibili. Richiamano l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, confusamente citando astratti e tautologici principi ricavabili dai precedenti richiamati che riconoscono indennizzo per tutta la durata del processo ed in misura maggiore per ciascun anno di ritardo, espongono critica, e correlato quesito di diritto, generici e privi di collegamento con la fattispecie in esame. Evocano in senso assoluto e generico uno standard più favorevole del tutto avulso dalla controversia in esame, senza neppure rappresentare omesso vaglio di elementi di prova, della cui allegazione l’istante era onerato, che avrebbero determinato una liquidazione più favorevole, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale. Sono infondati nel resto siccome l’indennizzo deve essere correlato al solo segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost., che prevede che “il giusto processo” abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’ intimato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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