Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18010 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18010 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9352-2012 proposto da:
DUKA DHURATA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato AIELLO GIUSEPPE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente
contro
PREFETTURA della PROVINCIA di PERUGIA – UFFICIO
TERRITORIALE del GOVERNO, QUESTURA di PERUGIA,
QUESTURA della PROVINCIA di PERUGIA – MINISTERO
INTERNI;

– intimati avverso il procedimento n. R.G. 6872/11 del GIUDICE DI PACE di
PERUGIA del 18/01/2012, depositato il 19/01/2012;

Data pubblicazione: 24/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

è presente il P.G. M persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Ric. 2012 n. 09352 sez. M1 – ud. 26-02-2013
-2-

Il Collegio

considerato che ai sensi dell’art. 366 secondo comma, così come
modificato dall’art. 25 comma 1 lettera i), n.1) della I. n. 183 del
2011, anche in caso di mancata elezione di domicilio in Roma non
è mezzo adeguato di comunicazione dell’avviso di udienza la
notificazione di esso presso la cancelleria della Corte quando sia
stato indicato in diritto di posta elettronica certificata;
ritenuto che la disposizione debba essere integrata con la
previsione più generale della facoltà della cancelleria di procedere
agli avvisi a mezzo fax (art. 136 ultimo comma cod. proc. civ.)
soprattutto in considerazione della mancanza della P.E.C. presso
codesta Corte, come affermato in Cass. n. 6752 del 2013 che si
riproduce : In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle
modifiche dell’art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall’art. 25 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in
ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte e la relazione, di cui all’art. 380
bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a
mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo
telefax, ai sensi dell’art. 136, terzo comma, cod. proc. civ.,
risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la
cancelleria della Corte di cassazione. (Cfr. anche S.U. 10143 del
2012),

ritenuto, pertanto che in caso di mancata elezione di domicilio, ove
sia stato indicato indirizzo di posta elettronica e numero di fax non
si possa procedere alla mera notificazione presso la Cancelleria di
questa Corte;
P.Q.M.
Dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
420ma,( 9470.21,2c>t
Il presidente

Rilevato che nel procedimento R.G. 9352 del 2012 risulta effettuato
avviso d’udienza a mezzo fax, oltre che al notificazione presso al
cancelleria di questa Corte, ma non risulta alcun riscontro dell’invio
e della ricezione del fax predetto;

IL CAN

, dott.ssa

IERE

la Rosolen

-;

P

Cancelleria
2. 4 II Z013

De

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