Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18010 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.21/07/2017),  n. 18010

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8503/2013 proposto da:

V.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 72, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARIO

ROBERTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILDREAM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.SAVOTA 86,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO DI RAIMONDO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5329/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza pubblicata il 25.10.2012 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, rigettava l’opposizione che V.S. aveva proposto al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Immobildream s.p.a. per il pagamento della somma di Lire 20.000.000, a titolo di provvigione per una mediazione immobiliare.

A base della decisione, la circostanza che il V., il quale aveva incaricato della vendita d’un proprio appartamento la Immobildream s.p.a., aveva sottoscritto due dichiarazioni di “accettazione di vendita irrevocabile”, una prima in data 10.4.2001 per il prezzo di 810 milioni di Lire, e una seconda il 12.4.2001 per il prezzo di 790.000.000 di Lire, al netto di IVA e provvigione; che le parti avevano di fatto convenuto sulla circostanza secondo cui, pur essendo datate entrambe 12.4.2001, la proposta formulata dal F. era intervenuta prima ancora che il V. formalizzasse la sua “accettazione di vendita irrevocabile”; che l’inserimento della previsione relativa all’acquisto come “prima casa” era avvenuto, da parte del V., a fronte di una proposta di acquisto già formulata e rispetto alla quale, al di là di questa specificazione (relativa, appunto alla vendita quale “prima casa”), l’accettazione del V., per tutto il resto, era pienamente conforme; e che, pertanto, il rifiuto di lui di stipulare il contratto preliminare col F., la cui proposta irrevocabile non riportava la clausola d’acquisto come “prima casa”, era stato ingiustificato. Osservava, quindi, che il V. era stato comunque portato a conoscenza del fatto che F. era disponibile all’acquisto dell’appartamento come “prima casa”; che l’impegno assunto dalle parti (non configurandosi come preliminare o definitivo di vendita) non doveva essere necessariamente formalizzato con un’apposita scrittura; e che il V. non aveva mai chiarito quale fosse il suo interesse a che il terzo acquistasse l’appartamento come “prima casa”, riguardando le agevolazioni fiscali connesse la posizione dell’acquirente e non già del venditore.

Per la cassazione di tale sentenza V.S. propone ricorso, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Immobildream s.p.a..

Attivato il procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, come introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il solo ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 1350 e 1351 c.c., in relazione alla forma della proposta irrevocabile d’acquisto alle condizioni richieste dall’alienante, indispensabile affinchè vi sia perfetta corrispondenza tra le due dichiarazioni di volontà.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1326 c.c., u.c.. La sentenza impugnata, si sostiene, dopo aver affermato che alla proposta irrevocabile del F. il V. rispose con un’accettazione non conforme, ritiene che quest’ultimo fosse ugualmente tenuto al pagamento della provvigione, come se egli avesse accettato la proposta ovvero avesse voluto ingiustificatamente non accettarla. In tal modo la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 1326 c.c., ossia che un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

3. – Il terzo mezzo d’annullamento lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, cioè la scorrettezza della condotta dell’Immobildream nell’indurre il V. dapprima a conferirle un incarico di vendita per la somma di lire 860 milioni, per poi indurlo nel giro di appena un mese a ridurre il prezzo d’offerta alla minor somma di 790 milioni, al netto della provvigione. Inoltre, “pur avendo in mano una proposta d’acquisto per Lire 810.000.000 (…) sottoscritta dal promittente acquirente, tale Fabrizio F., in data 12.4.2001 a cui evidentemente faceva riferimento l’accettazione del prezzo a Lire 810.000.000, approfittando dello stato di bisogno dell’opponente, un dipendente dell’Immobildream, sempre in data 12.4.2001, induceva lo stesso ad accettare una proposta di vendita irrevocabile per Lire 790.000.000” (così, a pag. 12 del ricorso). Ciò in violazione, si sostiene, dell’art. 1759 c.c., che impone al mediatore di fornire tutte le informazioni di cui dispone e che vanno commisurate alla media capacità professionale del settore.

Di tali “problematiche” la Corte territoriale non avrebbe tenuto alcun conto nella sentenza.

4. – Il primo motivo è infondato.

L’aver la Corte distrettuale considerato sostanzialmente conforme alla proposta, e dunque conclusiva dell’accordo (e quindi dell’affare, ai fini della provvigione), un’accettazione recante la clausola “prima casa”, come la proposta redatta pacificamente per iscritto, non implica alcuna violazione della forma solenne richiesta per gli atti definitivi o preliminari di trasferimento immobiliare, ma semmai pone la questione su cui si sofferma il secondo motivo.

5. – Che è fondato.

Ai sensi dell’art. 1326 c.c., u.c., l’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Tale norma è stata ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di questa S.C., anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. Infatti, in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c., – secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta – ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (Cass. nn. 16016/03, 2472/99 e 77/93).

La Corte distrettuale si è discostata da tale orientamento, poichè, invertendo sostanzialmente i termini della questione, ha ritenuto che in assenza di uno specifico interesse di una delle parti alla modifica accessoria richiesta dall’altra, l’accordo dovesse ritenersi perfezionato (non è chiaro se su tutto o quanto meno sul resto). Per di più senza considerare che anche il venditore può avere interesse all’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta, atteso che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, entrambe le parti contraenti sono obbligate in solido al pagamento, operando il regresso solo nei rapporti interni con l’acquirente.

6. – L’accoglimento del suddetto motivo, facendo venir meno il capo di decisione relativo alla conclusione dell’affare così come ricostruito dalla Corte di merito, assorbe l’esame della terza censura.

7. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto innanzi richiamato e provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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