Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18010 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 394-2013 proposto da:

COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SRC DI S.A. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ERANSONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di Bibbona, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per l’annualità 2005 relativamente ad immobili della parte intimata, che sulla base della sola adozione del piano regolatore, venivano ritenuti avere finalità edificatoria.

La ctp rigettava il ricorso del contribuente, mentre la CTR ne accoglieva in parte l’appello, ritenendo non dovuti interessi e sanzioni relativamente all’imposta comunale richiesta, per obiettive condizioni d’incertezza sulla potata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, il comune di Bibbona, sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente non si è costituita in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, nonchè del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, nella presente vicenda, ad avviso del comune ricorrente, non sussistevano le obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, che avevano indotto i giudici d’appello a procedere, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, alla non applicazione delle sanzioni, e degli interessi, per il mancato adempimento spontaneo all’obbligo giuridico tributario, in quanto il rilievo fiscale della cd. edificabilità di fatto, ai fini ICI, era già predicato dalla giurisprudenza maggioritaria del tempo nel quale l’adempimento doveva avere, e cioè nel 2005 e 2006, mentre a livello normativo, il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), aveva provveduto a interpretare autenticamente il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi specifici.

Il ricorso è fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo” (Cass. n. 4685/2012, 14142/2013). Volendo fare “buon governo” dell’esposto insegnamento alla fattispecie oggetto di controversia, deve rilevarsi come all’epoca dei fatti di causa (anno d’imposta 2005 con termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI al giugno 2006), pur sussistendo un orientamento secondo il quale la qualifica di area edificabile presupporrebbe, anche ai fini fiscali, che le procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici siano perfezionate, può edificabile l’area inserita in un P.R.G. anche in assenza di strumenti attuativi, per ritenersi che fosse, invece, in giurisprudenza prevalente l’orientamento che riteneva, invece, come espresso nel pronunciamento della S.C. n. 17045/2004 (ma vedi anche, Cass. n. 4381/2002, 17513/2002, e n. 17762/2002 sul concetto di edificabilità di un terreno in tema di Invim), in riferimento all’epoca dei fatti di causa (ed oggi definitivamente consolidatosi, v. Cass. n. 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014); in ogni caso, nella presente vicenda, è dirimente la sussistenza di un’esplicita norma d’interpretazione autentica, ossia il D.L. n. 203 del 2005, art. 11, quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), sulla base della quale non potevano sussistere dubbi sulla portata e l’ambito di applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), in tema di definizione di aree fabbricabili e di presupposto impositivo e base imponibile ICI, e che non consente di ritenere che all’epoca, sussistessero obiettive incertezze normative determinate anche dalla mancanza di orientamenti giurisprudenziali ovvero dal loro contrasto con la prassi amministrativa. Inoltre, nel corso del 2006, l’art. 11 quaterdecies, comma 16 è stato ulteriormente ribadito e precisato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 che ha esteso la rilevanza della sola previsione dello strumento urbanistico generale quale condizione rilevante ai fini della qualificabilità dei terreni come edificabili, ai fini ICI anche ai fini Iva, dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi, con indicazione dello specifico momento al quale avere riguardo per ritenere integrata la previsione dell’edificabilità di un terreno (cioè, la semplice adozione dello strumento di pianificazione generale).

Va, conseguentemente accolto l’unico motivo del ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo (relativamente all’applicazione delle sanzioni, essendo per la restante parte, passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente). Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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