Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18010 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 04/07/2019), n.18010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19935-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZ1ONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPERNA ALESSIO ANDREY;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FERENTINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2018 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata

il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Ferentino, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 4.1.2018, che ha respinto il suo appello e quello incidentale dell’amministrazione alla sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato il verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, con compensazione delle spese.

Per quanto ancora interessa il Tribunale, riferito che il gravame del G. riguardava solo la compensazione delle spese e che il verbale dava atto solamente del fatto che l’autovelox era stato preventivamente segnalato, ha statuito che il Giudice di pace aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva proceduto alla compensazione, indicandole nella obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e sul punto nulla era stato dedotto nell’atto di appello.

Parte ricorrente denunzia: 1) vizi di motivazione apparente e/o contraddittoria, violazione dell’art. 111 Cost e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Ciò premesso, si osserva:

Le censure possono essere esaminate congiuntamente.

La controvertibilità non è stata oggetto di specifica critica in appello come rilevato dal Tribunale e vi era questione controvertibile di diritto sul valore probatorio del verbale di accertamento (Cass. 339/2012, 24461/2018, 22191/2014).

La valutazione sulla eccezionalità delle ragioni appare congrua, trattandosi di oggettiva opinabilità delle questioni affrontate (Cass. 2883/29014).

Va osservato che, a seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Non si ignora la consolidata giurisprudenza in tema di compensazione delle spese processuali e di limiti di impugnazione in relazione ai criteri tabellari ed alla circostanza che le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa ma, nella fattispecie, le spese di appello sono state correttamente compensate per il rigetto di entrambe le impugnazioni mentre quelle di primo grado sulla scorta della obiettiva controvertibilità delle questioni, circostanza che la sentenza assume non impugnata.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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