Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18010 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Principessa

Clotilde n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Clarizia Angelo,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Prisco Salvatore e Raffaele

Pignataro per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS s.p.a., gia’ GEST LINE s.p.a., Commissario

Governativo – Concessionario del servizio nazionale di riscossione

per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli depositata in data

6 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.A. ha proposto ricorso al Giudice di pace di Napoli opponendosi alla cartella esattoriale emessa dalla GEST LINE s.p.a.

per l’omesso pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica dei verbali di contestazione;

che, con ordinanza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 depositata il 6 dicembre 2006, il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione perche’ proposta oltre il termine di legge;

che avverso questa decisione il R. ha proposto ricorso per cassazione notificandolo solamente all’esattore EQUITALIA s.p.a.

(gia’ GEST LINE s.p.a.) e non anche all’ente impositore (Comune di Napoli);

che, a seguito di relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli, litisconsorte necessario;

che, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2008, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli, assegnando al ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa;

che l’ordinanza e’ stata comunicata al ricorrente e tuttavia non risulta che, nel termine assegnato, sia stata effettuata la disposta integrazione del contraddittorio;

che, pertanto, e’ stata redatta una seconda relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico Ministero;

che il consigliere delegato, con relazione in data 8 gennaio 2010, ha ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 2, e dell’art. 331 c.p.c., a causa della mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio all’uopo assegnato al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

la richiamata proposta di decisione del consigliere delegato e’ condivisa dal Collegio;

che il ricorrente, al quale pure detta relazione e’ stata comunicata, non ha svolto rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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