Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1801 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.E., V.D.S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GRANTURCO 5, presso lo studio

dell’avvocato CARBONI SANDRO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERRARI VALERIANO, giusta mandato speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.I.F.A. SRL, G.P., INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.,

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA,

BANCA DI ROMA SPA, T.A.S. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69 0/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

2/3/07, depositata il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Carboni Giorgio (delega avvocato

Carboni Sandro) che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G.. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. D.S.E. e V.D.S.A. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 2 maggio 2007, con la quale la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 3 giugno 2003, la quale aveva rigettato la domanda di divisione, proposta da essi ricorrenti – nella qualita’ di intervenuti quali creditori ipotecari nella procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS) promossa dalla Banca popolare di Bergamo contro G.P., debitore esecutato – al fine di ottenere (nel contraddittorio dei medesimi, di G. R., quale comproprietario del bene pignorato, nonche’ della Intesa gestione Crediti s.p.a., della Cassa di risparmio di Torino, della Banca di Roma, della TAS s.r.l. e della RIFA s.r.l., quali altri creditori muniti di iscrizione) la divisione del bene pignorato, che assumevano essere in comproprieta’ fra i G..

Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto G.R..

2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si e’ osservato quanto segue:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ tardivamente proposto, in quanto notificato oltre l’anno solare dalla pronuncia della sentenza impugnata, evidentemente nell’erronea supposizione che al giudizio trovi applicazione la sospensione del decorso dei termini per il periodo feriale.

Tale sospensione, in relazione all’oggetto del giudizio, non trova invece applicazione.

Cio’ e’ stato affermato succintamente ma esaustivamente in obiter dictum dalla Corte nella sentenza n. 5614 del 1994, che si e’ specificamente occupata della inapplicabilita’ della sospensione dei termini in relazione alle opposizioni agli atti relative ad irregolarita’ occorso nella procedura di vendita seguita alla procedura di divisione. In quella sentenza la Corte ebbe, infatti, ad affermare che la sospensione non trova applicazione nello stesso del giudizio di divisione che si apre come incidente cognitorio dell’espropriazione di beni indivisi (art. 601 c.p.c.) posto con questa nello stesso rapporto delle opposizioni (come si desume dal richiamo dell’art. 627 c.p.c., da parte dell’art. 601 c.p.c.). Si tratta di affermazione che appare pienamente condivisibile e che puo’ essere ulteriormente esplicata osservandosi che l’automatico effetto di incidenza sul processo esecutivo dell’introduzione de giudizio di divisione quando si sia reso necessario, espresso dall’art. 601 c.p.c. con la previsione della sospensione, attribuisce alla controversia di divisione che si sia incardinata nel processo esecutivo per essere sorte contestazioni fra le parti un valore di determinazione della stasi del processo esecutivo non diverso da quello che – per il tramite dei meccanismi di sospensione gestiti dal giudice dell’esecuzione – puo’ discendere dall’introduzione delle opposizione esecutive di ogni genere e che giustifica l’esclusione della operativita’ della sospensione dei termini per il periodo feriale, di modo che identica soluzione appare giustificata non gia’ sulla base di una interpretazione analogica (che sarebbe preclusa dall’essere la L. n. 742 del 1969, art. 3 una norma eccezionale nel suo disposto di rinvio recettizio all’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario), bensi’ sulla base di una piu’ che giustificata e razionale interpretazione estensiva, atteso che nella sostanza l’introduzione dell’incidente cognitivo del giudizio di divisione assume il valore di un ostacolo e, quindi di una “opposizione” allo svolgimento dell’esecuzione.

4. – Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile per tardivita’ sulla base del seguente principio di diritto: Il giudizio di divisione introdotto nell’espropriazione immobiliare ai sensi dell’art. 601 c.p.c. non e’ soggetto alla sospensione ferale dei termini, in quanto e’ da ricomprendere, sulla base di una interpretazione meramente estensiva nell’ambito della nozione dei procedimenti di opposizione all’esecuzione, di cui al R.D. n. 12 del 1942, art. 92, cui fa rinvio la L. n. 742 del 1969, art. 3. Ne discende che e’ tardivo il ricorso per Cassazione che sia stato proposto avverso sentenza emessa nel detto giudizio oltre l’anno solare dalla sua pubblicazione.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’, tenuto conto che parte ricorrente non ha svolto riguardo ad esse rilievi.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi nei rapporti fra i ricorrenti ed il resistente, atteso che sulla quaestio iuris di rito, ritenuta decisiva per la soluzione accolta, questa Corte, come si e’ detto, si era pronunciata solo in obiter.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilaottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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