Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1801 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1801 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 13597-2016 proposto da:
GRUOSSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE DONATI 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
MARINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in perscina del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 607/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata -il
25/11/2015;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
.non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere. Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Donato Gruosso propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Basilicata che aveva dichiarato inammissibile il suo
appello contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Potenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva
dichiarato inammissibile l’impugnazione del contribuente
avverso una cartella di pagamento IVA per l’anno 2008;
che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato come
il gravame risultasse notificato a mezzo posta, con spedizione
della raccomandata, oltre il termine di giorni trenta, prescritto
dall’art. 22 D.Lgs. n. 546/1992;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il
contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art
149 c.p.c. e degli aytt. 20 e 22 D.Lgs. n. 546/1992, in
combinato disposto con l’art. 165 c.p.c., ai sensi dell’àrt. 360
n. 3 c.p.c.: al contrario di quanto affermato dalla CTR, il
termine per il deposito del ricorso avrebbe dovuto essere
calcolato dal momento del perfezionamento della notifica nei
confronti del destinatario;
che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di contenzioso tributario, il tednine entro il
quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere
Ric. 2016 n. 13597 sez. MT – ud. 29-11-2017

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

depositata nella segreteria della commissione tributaria adita,
ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,,
decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella
della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sez. U, n.
13452 del 29 maggio 2017; Sez. 6-5, n. 23589 del

che la CTR non si è adeguata al predetto principio;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2017
Il Pr sidente

21/11/2016);

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