Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1801 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21690-2020 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI

46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 12 dicembre 2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava, nel contraddittorio con ADER (già Equitalia Sud s.p.a.) e Inps, l’opposizione di V.P. avverso le cartelle di pagamento (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e i relativi ruoli: così riformando la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta, dichiarando prescritti i relativi crediti contributivi;

2. a differenza del Tribunale, essa riteneva non prescritti i crediti contributivi dell’Inps, per l’effetto nuovamente interruttivo della notificazione (il 30 novembre 2015 alla suocera) dell’intimazione di pagamento relativa ai ruoli portati (tra le altre) dalle suddette cartelle (la prima notificata il 9 dicembre 2006, la seconda il 15 gennaio 2008 e la terza il 9 dicembre 2008), non impugnata dall’opponente;

3. con atto notificato il 12 agosto 2020, V.P. ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva Ader con controricorso, mentre l’Inps rilasciava una procura speciale, senza svolgere ulteriori difese;

4. nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, AdER comunicava nota di sgravio totale delle tre cartelle suindicate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, conv. in L. n. 136 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per irrilevanza della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento successiva al quinquennio dalla notificazione delle cartelle relative a contributi ormai prescritti, per la preclusione della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione, una volta che essa sia realizzata, per il suo carattere di indisponibilità e irrinunciabilità (unico motivo);

2. premessa l’esclusione dell’effetto interruttivo della prescrizione per effetto della notifica dell’intimazione di pagamento, intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (Cass. 14 gennaio 2020, n. 454, con richiamo, al p.to 16 della motivazione di: Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011), fatta salva la verifica dell’effettivo annullamento dall’agente della riscossione delle cartelle in oggetto (relative a debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, conv. in L. n. 136 del 2018, comportante la cessazione della materia del contendere (Cass. 30 aprile 2019, n. 11410; Cass. 18 giugno 2021, n. 17506), il ricorso deve essere dichiarato estinto;

3. dalla nota suindicata di AdER risulta, infatti, l’annullamento delle cartelle in questione, siccome relative a debiti inferiori a mille Euro, secondo le risultanze degli estratti di ruolo ad essa allegati;

4. il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensate le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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