Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18009 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 04/07/2019), n.18009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19702-2018 proposto da:

MISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA DI TERNI, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’,

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CASTALDO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3811/2017 del TRIBUNALE di SAN’I’.1 MARIA

CAPUA VEFERE, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Terni propongono ricorso per cassazione contro Castaldo spa, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 18.12.2017, che ha dichiarato inammissibile il loro appello a sentenza del Giudice di pace sul presupposto che detta sentenza era stata notificata il 23.5.2017, data da cui decorreva il termine breve, per cui il ricorso in appello, depositato soltanto il 28.6.2017, era tardivo.

Parte ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo perchè l’appello è stato depositato ed iscritto a ruolo il 22.6.2017, quindi nei termini, come riconosciuto dalla cancelleria che ha attestato l’annotazione inserita il 28.6.2017 rispetto ad atto inviato telematicamente per iscrizione il 22.6.2017, come da SICID allegato.

La censura è fondata, come da proposta del relatore che il collegio condivide e fa propria previo riscontro degli atti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di S.Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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