Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18009 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in Roma, via val di Lanzo

n. 79, presso lo studio dell’Avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LUPO FRANCESCO detto Franco per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRAPANI – IX SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO, Ufficio

illeciti depenalizzati, in persona del Sindaco pro tempore;

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI, in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 760/07, depositata in

data 5 aprile 2007;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che V.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata il 5 aprile 2007, con la quale il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Trapani – IX Settore sviluppo economico integrato in data 26 febbraio 2006, relativa al verbale elevato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani, per avere trasportato, al fine di immetterli sul mercato per la commercializzazione, prodotti ittici, detenendoli e trasportandoli senza che gli stessi fossero stati sottoposti a controllo sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 9;

che il Tribunale ha ritenuto che il ricorso in opposizione, spedito a mezzo posta il 28 marzo 2007 e pervenuto in Cancelleria il 30 marzo 2007, fosse tardivo perchè proposto oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22;

che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 149 c.p.c., in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, e ha formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se il deposito del ricorso avverso l’ordinanza – ingiunzione di cui in narrativa debba considerarsi perfezionato il giorno stesso della spedizione del plico a mezzo posta; e rispondendo affermativamente a tale quesito dichiari la nullità dell’ordinanza impugnata”;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, avviata la procedura di cui all’art. 380 bis c.p.c., il consigliere designato, con relazione depositata il 9 gennaio 2008, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso può essere deciso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente fondato.

L’opposizione all’ordinanza notificata il 26 febbraio 2007 è stata tempestivamente proposta, dovendo al riguardo tenersi conto della data di spedizione (28-3-2007) e non di quella di deposito del ricorso, secondo quanto in proposito statuito dalla sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale”;

che la relazione è stata comunicata alle parti;

che il Collegio, con ordinanza in data 12 giugno 2008, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso al Comune di Trapani in persona del Sindaco presso la sua sede;

che, effettuata la rinnovazione della notificazione, il consigliere designato, con relazione in data 8 gennaio 2010, ha rilevato che “permangono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, per essere lo stesso manifestamente fondato, come già affermato nella relazione depositata il 9 gennaio 2008”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, peraltro, si deve specificare che, avendo l’opponente impugnato un’ordinanza – ingiunzione emessa dal Comune di Trapani, non occorre disporre la rinnovazione della notificazione alla Capitaneria di Porto, non potendo la stessa essere considerata parte necessaria del presente giudizio;

che ulteriormente va ribadito che avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione dichiara la inammissibilità della stessa per tardività, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è esperibile il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008);

che non può, in proposito, essere condiviso il diverso orientamento di recente espresso sul punto dalla Sezione Lavoro di questa Corte, la quale, con sentenza n. 4355 del 2 010, ha ritenuto che anche dette ordinanze siano appellabili e non ricorribili in cassazione sula base del rilievo che, pur se, in base al tenore letterale del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, non risulta inciso la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato D.Lgs., il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione della normativa evidenziato nella relazione ministeriale allo schema del decreto-delegato;

che, invero, prevedendo il citato art. 23, comma 1, espressamente la non impugnabilità dell’ordinanza che dichiara la inammissibilità dell’opposizione tardivamente proposta – dalla quale discende la ricorribilità per cassazione della stessa, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo -, non vi è luogo ad applicare ulteriori criteri interpretativi, desumibili dalla presunta volontà del legislatore di rendere appellabili tutti i provvedimenti adottati nel procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che, peraltro, la residua previsione della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., quanto alle ordinanza emesse ai sensi dell’art. 23, comma 1, non appare priva di ragionevolezza, posto che, avendo il legislatore delegato, sulla base delle previsioni della legge di delegazione, introdotto il doppio grado di giudizio per le opposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, la previsione dell’appellabilità anche per le ordinanze che, in limine litis, accertano e dichiarano la tardività dell’opposizione prima ancora della instaurazione del contraddittorio, e non rientrando una simile ipotesi tra quelle per le quali il giudice d’appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., l’opponente verrebbe privato della possibilità di far valere le proprie ragioni in un giudizio articolato in due gradi;

che, quindi, la prospettata interpretazione secondo cui anche le ordinanze L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, dovrebbero essere ritenute appellabili, non solo non appare conforme con la lettera della legge, ma, al fine di privilegiare una non esplicitata intenzione di rendere ogni provvedimento appellabile, finirebbe con l’introdurre nel sistema processuale proprio del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, una limitazione a diritto dalle parti al doppio grado di giurisdizione che, pur se non costituzionalizzato, proprio con la previsione dell’appellabilità delle ordinanze di cui al quinto comma del medesimo art. 23 e di tutte le sentenze, appare avere ispirato la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006;

che, pertanto, ribadita l’immediata ricorribilità per cassazione delle ordinanze di inammissibilità adottate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Trapani, il quale, in persona di diverso magistrato, procederà a nuovo esame dell’opposizione nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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