Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18008 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18008 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8439-2011 proposto da:
CUGUSI

GIOVANNI

CGSGNN38H15D665P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo
studio dell’avvocato BORRE’ LORENZO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
5816

EQUITALIA GERIT SPA 00410080584, Agente per la
riscossione per la provincia di Roma, in persona
dell’Amministratore

delegato,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso e

Data pubblicazione: 24/07/2013

ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

ricorrenti incidentali –

J

avverso la sentenza n. 328/38/2010 della COMMISSIONE

depositata il 04/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
udito

l’Avvocato

Borrè

Lorenzo

difensore

del

ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Buzzelli Dario, difensore della
controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per raccoglimento del
ricorso incidentale e per l’inammissibilità del
ricorso principale.

TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 13/10/2010,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ordinanza interlocutoria

Reg. Gen. 8439/2011
RICORRENTE: Giovanni Cugusi
INTIMATO: Equitalia Gerit spa
1. Il sig. Giovanni Cugusi
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio – Latina 328/38/10 del 4 novembre 2010 che, ha accolto l’appello
del contribuente, annullando l’iscrizione ipotecaria iscritta dal Concessionario alla riscossione su
un terreno di proprietà del sig. Cugusi.
2. Equitalia Gerit spa si è costituite in giudizio, proponendo ricorso incidentale.

3. E’ stata depositata la seguente realzione:
Il ricorso appare inammissibile in quanto il giudice di merito ha accolto il “petitum” del
contribuente; e non assume alcun rilievo la circostanza che —incidenter tantum- abbia ritenuto valida
la notifica di cartelle esattoriali. Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato, in quanto le
Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo con la sentenza 5771/2012) hanno affermato che l’ipoteca
prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresenta un atto preordinato
all’espropriazione immobiliare e dunque un atto della procedura esecutiva (senza che a contraria
opinione possa indurre l’intervento legislativo compiuto con l’art. 3, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo
2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73). Di conseguenza, l’iscrizione ipotecaria
è soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, anche alla comunicazione
dell’avviso di cui al 2° comma dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973. Del resto, proprio la natura di
atto dell’esecuzione forzata dell’iscrizione ipotecaria determinava (prima della modifica dell’art.
19 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 da parte dell’art. 35, 26° comma quinquies, d.l. 4 luglio 2006 n.
223 , nel testo integrato dalla 1. di conversione 4 agosto 2006 n. 248) che il ricorso avverso tale
iscrizione andasse proposto al giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione od
agli atti esecutivi (Cass. S. U. 19-03-2009, n. 6594)

4. Il Collegio ha però ritenuto, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2013 di rimettere la questione
alla Pubblica udienza in considerazione della più recente giurisprudenza secondo cui in tema di
riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602,
può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui
all’art. 50, 2° comma, medesimo d.p.r., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia
iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non
può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince
dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al 2° comma, prevede che, «prima di procedere
all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca», e, al 1° comma, richiama esclusivamente il
primo e non anche il 2° comma dell’art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973 (sentenza n. 15746 del 19
settembre 2012, ordinanza 20 giugno 2012, n. 10234).

Oggetto: iscrizione di ipoteca- condizioni- comunicazione dell’avviso di cui al 2° comma dell’art.
50 DPR 602/1973, proposta di intervento delle Sezioni Unite

n. 4777 del 26 febbraio 2013 ha, del resto, evidenziato
La sentenza della terza sezione civile
come “le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino misure che, a garanzia e a tutela dei
crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché – oltre che avere
introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca
sugli immobili – introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. È
essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia
il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le
sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per
l’amministrazione (quali nel caso preso in esame dalla sentenza 4777 quello di comunicare
all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le
modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni”).
p.q.m.
Il Collegio rimette la questione a S. E. il Primo Presidente.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione VI civile il 27 giugno 2013
Il isidente e relatore

5. Il Collegio, dopo la discussione in pubblica udienza, ritiene di sottoporre al Primo Presidente la
valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione se, il concessionario
alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di
pagamento, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca a notificare al debitore un avviso
che contenga l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo
(2° comma dell’art. 50 del DPR 602/1973). E ciò a prescindere dalla entrata in vigore del disposto
del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u bis, convertito con modificazioni nella L. n.
106 del 2011, che ha stabilito che “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al
proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui
al comma 1”.
Invero la sentenza delle Sezioni Unite 4077/2010 ha tratto dalla qualificazione della iscrizione di
ipoteca come atto “preordinato e strumentale” alla esecuzione, la conseguenza che ad essa fosse
applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esattoriale; in particolare l’impossibilità di
procedere ad iscrizione se il debito del contribuente non superava gli ottomila euro, e ciò prima
che il limite quantitativo venisse previsto e stabilito in 20.000 euro dall’art. 3, comma 5, lett. d),
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; e sembrerebbe coerente
che questa assimilazione si estendesse al meno incisivo onere della comunicazione preventiva al
proprietario dell’immobile. Tanto più se si considera che la sentenza 6594/2009 delle medesime
Sezioni Unite ha esplicitamente ricompreso la iscrizione di ipoteca fra “gli atti della esecuzione
forzata tributaria”.

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