Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18008 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15754-2018 proposto da:

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato MERILLI EMANUELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TURRA’SERGIO;

– ricorrente –

contro

V.G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARLATO LUCIANA;

– controricorrente –

contro

EREDI IN COLLETTIVO DI P.N.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 28870/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

La ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 28870/2017, con la quale questa Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, proposto da Arin spa nei confronti di P.N. (erede di V.A.), avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva ritenuto illegittima l’esclusione dal trattamento pensionistico del V. dell’indennità di incentivazione.

Per quel che in questa sede rileva, la Corte di legittimità aveva dichiarato improcedibile il ricorso in quanto la parte ricorrente non aveva provveduto ad assolvere l’onere di produzione, sulla stessa incombente, relativamente alla delibera aziendale n. 404/1987, richiamata per denunciarne l’errata interpretazione al fine della pretesa azionata.

La ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale aveva proposto ricorso per revocazione della predetta decisione affidandolo ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso e successiva memoria, V.G.V. quale erede di P.N..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo era dedotta la sussistenza di un errore di fatto determinante la declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto la determinazione della Corte era basata sul richiamo di parte ricorrente a documenti (in particolare la delibera n. 404/1987, n. 1 del 1968 e accordo sindacale 26 giugno 1974), che in realtà non erano stati richiamati ed il cui deposito risultava dunque non necessario.

La doglianza risulta infondata alla luce di quanto affermato dalla ricorrente a pg 11 del ricorso per revocazione, allorchè espressamente rileva che il testo dei documenti in questione era stato riportato integralmente nel ricorso originario e non era mai stato depositato il relativo testo documentale.

Alcuna errata percezione è dunque rinvenibile nella determinazione di improcedibilità in quanto mancano i documenti e mancano le specifiche indicazioni sul dove e come siano stati allegati.

Deve in proposito richiamarsi il principio secondo cui “L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato” (tra le tante Cass. n. 6405/2018)

Nel caso di specie alcuna svista o falsa percezione si è verificata attesa l’effettiva mancata allegazione dei documenti in questione e la mancata indicazione della allocazione degli stessi nel ricorso dichiarato improcedibile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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