Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18007 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12921-2018 R.G. proposto da:
D.P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO
TROYA 12, presso lo studio dell’avvocato GUARIGLIA ANTONIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati FATONE SAVERIO, FATONE MARA;
– ricorrente –
contro
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 4H, presso
lo studio dell’avvocato CAMMARERI SERGIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROCCHI ETTORE;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
TRANI, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede che
la Corte di Cassazione accolga il ricorso.
Fatto
RILEVATO
che il Tribunale di Trani, con ordinanza del 28.3.2018 (comunicata a mezzo pec il 4.4.2018), dichiarava la propria incompetenza per territorio sulla domanda proposta da D.P.V. nei confronti di Grandi salumifici spa, per il pagamento della somma di Euro 84.341,75 a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. e indennità sostitutiva maturata in ragione del contratto di agenzia intercorso tra le parti,
che a fondamento della pronuncia declinatoria della competenza il Tribunale osservava che il criterio regolatore del domicilio dell’agente, di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4, era applicabile solo in corso di svolgimento del rapporto di agenzia; dopo la cessazione del rapporto il foro del domicilio dell’agente permaneva solo ove la causa fosse iniziata nei sei mesi successivi, in applicazione estensiva dell’art. 413 c.p.c., comma 3. Decorso detto termine, come nella fattispecie di causa, trovava applicazione il criterio residuale del foro generale delle persone fisiche (e giuridiche) ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 7. La ratio della norma era infatti quella di evitare che l’agente potesse scegliere il foro, cambiando domicilio dopo la cessazione del rapporto;
che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza D.P.V. e che la Grandi Salumifici Italiani spa si difendeva con memoria,
che il PM ha chiesto accogliersi il ricorso;
che il ricorso è fondato;
che ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 4, per le controversie relative al rapporto di agenzia, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, il foro territorialmente competente è quello del domicilio dell’agente;
che secondo la giurisprudenza più recente, cui in questa sede va assicurata continuità, il domicilio- in accordo con l’art. 43 c.c., comma 1, che ne fornisce la nozione- “va desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo” (Cass. 9 luglio 2014 n. 15723) tra i quali, secondo Cass. 13 gennaio 2012 n. 403, deve prestarsi particolare attenzione al luogo di residenza, in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit, esso coincide con il domicilio. Quanto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, si devono confermare in questa sede i principi già enunciati da questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, n. 17904) secondo cui:
– in primis, il domicilio di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4, continua a rilevare per la determinazione della competenza;
– in tali ipotesi occorre fare riferimento all’ultimo domicilio avuto dall’agente in costanza di rapporto, al fine garantire la ratio della disposizione.
Sul punto si richiamano le Sezioni unite di questa Corte 18 gennaio 2005 n. 841, secondo le quali, nel silenzio della legge, la cristallizzazione della competenza nell’ultimo domicilio avuto dall’agente rappresenta la scelta ermeneutica più fedele alla ratio legis, cioè all’intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato attore o convenuto che sia – ha stabilito il centro dei suoi affari – e cioè il domicilio – normalmente più vicino al luogo del rapporto, dove si sono verificati i fatti rilevanti per la decisione della causa, e dove è più facile reperire i documenti, citare testimoni ecc… A questi principi non si è conformata la ordinanza impugnata, che ha esteso ai casi di cessazione del rapporto di agenzia il diverso regime dettato per la permanenza del foro della azienda o della dipendenza nel rapporto di lavoro subordinato.
Nella fattispecie di causa, pertanto, poichè la causa è stata proposta al Tribunale di Trani, luogo di residenza dell’agente e non risulta alcuna contestazione circa la diversità del domicilio dell’agente alla data di cessazione del rapporto di agenzia, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trani.
Trattasi, invero, di foro inderogabile (art. 413 c.p.c., u.c.) sicchè non ha pregio la eccezione di incompetenza opposta da sotto il diverso profilo della esistenza di una clausola convenzionale derogatoria della competenza in favore del Tribunale del luogo della propria sede;
Le parti vanno dunque rimesse al Tribunale di Trani, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Trani innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione della causa nei termini di legge. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019